Dal 13 dicembre nelle etichette dei prodotti alimentari gli allergeni saranno in chiaro, così come la provenienza di tutte le carni e la tipologia specifica dei grassi. Non solo: la presenza di allergeni nei piatti dovrà essere segnalata anche in ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese della ristorazione. Entra in vigore il regolamento CEE 1169/2011, che rende obbligatorio un pacchetto di norme su etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti. Per i trasgressori sanzioni tra 600 e 18 mila euro. Per le info relative all’etichettatura nutrizionale, invece, bisognerà aspettare il 13 dicembre 2016.
- Etichette leggibili. Le indicazioni obbligatorie dovranno essere scritte in caratteri più grandi e chiari.
- Allergeni in evidenza. Soia, latte, cereali contenenti glutine, uova, noci, arachidi, pesce, crostacei, molluschi, sedano, lupino, sesamo, senape e solfiti: sono queste le sostanze e i prodotti allergenici la cui presenza negli alimenti dev’essere già ora chiaramente indicata in etichetta. Dal 13 dicembre, se il nome dell’alimento non basta a renderne chiara la presenza, questi allergeni dovranno essere evidenziati con carattere diverso, per essere facilmente identificati dai consumatori. Nel caso di alimenti in cui un allergene è in più ingredienti o coadiuvanti tecnologici, questo lo si dovrà evidenziare in tutti gli ingredienti ecoadiuvanti tecnologici in cui è presente.
- Tipologia grassi. Dizioni come «olio vegetale» o «grasso vegetale» non saranno più ammesse: nella lista degli ingredienti dev’essere specificato di che grasso si tratta. Per esempio «olio di girasole».
- Scadenza ripetuta. La data di scadenza dovrà essere riportata su ogni singola monoporzione e non più solo sulla confezione esterna.
- Provenienza carne. In etichetta dovrà essere indicata l’origine di carni suine, avicole, ovine e caprine, come avviene da anni per le carni bovine.
- Origine materie prime. Su tutti gli alimenti verrà imposto l’obbligo di indicare il paese di origine e provenienza delle materie prime utilizzate. Ma questo vincolo, spiega Assocarta, resterà sulla carta «finché non saranno specificati contenuti e modalità della norma». Resta valido, invece, l’obbligo di indicare l’origine dell’alimento nel caso in cui ometterlo possa indurre in errore il consumatore.
- Info più dettagliate. Ingredienti e metodi di lavorazione dovranno essere riportati in etichetta in modo evidente. Per esempio, nel caso di alimento «decongelato» questa dizione deve comparire a fianco della denominazione del prodotto.
- Responsabile più evidente. Per il consumatore sarà più facile capire se il responsabile delle info sul prodotto è il fabbricante o il punto vendita.
- Vietato imitare. Sarà più difficile attribuire a un prodotto una natura o una qualità che non possiede ricorrendo all’aspetto o all’etichetta. Il consumatore potrà pretendere che i supermercati collochino i prodotti sugli scaffali così che siano chiare le differenze.
- Data congelamento. Per le carni, le preparazioni a base di carne e i prodotti non trasformati a base di pesce deve essere indicata la data in cui sono stati congelati.