27.10.2015

Giudici tributari divisi sulla validità degli atti

  • Il Sole 24 Ore
La decadenza dei dirigenti dell’agenzia delle Entrate promossi senza concorso pubblico, che ha scatenato le polemiche degli ultimi giorni, ha anche un risvolto immediato per migliaia di contribuenti alle prese con contenziosi nati dagli atti da loro firmati quando erano ancora in carica.
La giurisprudenza delle commissioni tributarie provinciali e regionali è infatti disomogenea sul punto, con sentenze che confermano la validità delle procedure e altre che le azzerano per il venir meno dell’autorità del dirigente “caducato” dalla sentenza della Corte costituzionale. Sull’argomento è peraltro intervenuta il 16 ottobre scorso una decisione della Cassazione (n. 20984) che potrebbe permettere di definire la questione in modo netto.
La vicenda esaminata dai giudici di Cassazione riguardava l’impugnazione di una cartella di pagamento che tra i vari vizi denunciati dal contribuente aveva quello di essere stata firmata dal titolare di un ufficio dell’agenzia delle Entrate, il quale aveva assunto la funzione dirigenziale proprio sulla base dell’articolo 8 del Dl 16/2012 dichiarato incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 37/2015 (si tratta della nomina senza concorso di 1.200 funzionari a incarichi dirigenziali nelle agenzie fiscali, di cui 800 alle Entrate).
I giudici di legittimità, ribadendo quanto già affermato nella sentenza 18448/2015, hanno precisato che la nullità della cartella deve essere eccepita dal contribuente mediante impugnazione nei modi e nei termini previsti dalla legge. In altre parole, la Cassazione ha stabilito che la nullità dell’atto sottoscritto da un dirigente decaduto dall’incarico a seguito della sentenza della Corte costituzionale va sollevata fin dal primo grado, in quanto il giudice non può rilevarla successivamente d’ufficio. In caso contrario, ed è questo il risvolto pratico che potrebbe riservare la pronuncia della Cassazione, il provvedimento tributario, anche se affetto da vizio di nullità, si consolida, divenendo definitivo e legittimando l’amministrazione alla riscossione coattiva dell’imposta.
I giudici non si sono pronunciati dunque sulla validità degli atti sottoscritti da un dirigente decaduto. Tuttavia, secondo molti osservatori, con questa pronuncia il problema sembra ridimensionarsi notevolmente. Nella maggior parte dei casi, in effetti, il ricorso introduttivo non prevede simile eccezione, non fosse altro perché l’impugnazione iniziale, ovvero la scadenza per presentazione dei motivi aggiuntivi, sono dal punto di vista temporale antecedenti alla sentenza della Consulta.
Nel merito si è espressa ad esempio la Commissione tributaria regionale di Milano secondo cui gli avvisi di accertamento sottoscritti da dirigenti decaduti sono nulli (sentenza 2184/13/15 del 19 maggio 2015). Per i giudici di secondo grado sul punto «non sembra esservi ombra di dubbio». Gli avvisi di accertamento sono emessi dalle direzioni provinciali, definite «uffici di livello dirigenziale», e sottoscritti dal rispettivo direttore o, su delega di questi, dal direttore dell’ufficio preposto all’attività accertatrice ovvero da «altri» dirigenti o funzionari a seconda della rilevanza e complessità degli atti. Ciò comporta che funzionari non dirigenti possono sottoscrivere atti solo se di minor rilevanza e complessità. Per altre commissioni territoriali, viceversa, per gli atti formatisi anteriormente alla pronuncia della Corte costituzionale, l’esigenza della conservazione degli atti prevale, «tanto più che chi li ha sottoscritti godeva della qualifica e del trattamento di funzionario ed era ritualmente delegato dal capo dell’ufficio».