21.03.2013

Giudici di pace, riforma subito

  • Italia Oggi

La condizione dei magistrati di pace è divenuta progressivamente insostenibile: dal dicembre 2013 per la quasi totalità di essi sarà necessario richiedere una proroga delle funzioni se non interverrà la riforma, attesa da oltre un decennio.

Il futuro esecutivo non potrà continuare a disconoscere i diritti costituzionali fino ad oggi negati. I governi succedutisi negli anni hanno mostrato una pervicace ed inspiegabile volontà punitiva, mentre il paese ha un evidente debito di riconoscenza nei confronti dell’istituzione. La magistratura di pace ha contribuito senza ombra di dubbio ad evitare il collasso della giustizia, definendo nell’ultimo decennio oltre 15 milioni di procedimenti. Oggi i giudici di pace trattano circa il 50% delle cause civili, in gran parte aventi ad oggetto la tutela dei diritti dei consumatori, il 25% delle cause penali e l’intera materia dell’immigrazione clandestina, operano in tempi estremamente celeri (un giudizio in media dura meno di anno), a costi notevolmente ridotti e con un impegno di mezzi e strumenti molto limitato. Invero, l’apparato giudiziario nel suo complesso costa complessivamente al nostro Paese oltre 4 miliardi di euro annui, mentre la spesa per i magistrati di pace ammonta a circa 80 milioni di euro. Sono pressoché inesistenti i risarcimenti per l’irragionevole durata del processo, che incidono per oltre 200 milioni annui sul bilancio dello Stato.

L’Associazione nazionale giudici di pace chiede che tra i primi atti del nuovo governo vi sia la riforma dello status giuridico del magistrato di pace, che è in patente contrasto con la Carta costituzionale, le direttive comunitarie in materia di trattamenti riservati ai giudici onorari, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Carta di Strasburgo e con la Raccomandazione del 17/11/2010 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa.

Invero, i giudici di pace non godono di alcuna tutela previdenziale ed assistenziale, in caso di maternità, malattia e infortuni sul lavoro, né di ferie retribuite. Inoltre, la permanenza nelle funzioni dipende da un atto discrezionale del governo, che si estrinseca in una proroga semestrale o annuale attraverso un decreto legge.

L’attuale meccanismo di proroga lede gravemente la dignità del magistrato di pace, su cui gravano i medesimi doveri dei giudici di carriera. È incostituzionale la sottoposizione di fatto ad un altro potere dello Stato, ovvero all’esecutivo. Riteniamo che solo la previsione della continuità dei mandati assicuri la necessaria autonomia ed indipendenza, come è già avvenuto per i magistrati tributari nel 2005 (certamente giudici onorari) e per i magistrati onorari minorili nel 2010.

Proponiamo di attuare un sistema eminentemente meritocratico, forse unico nel nostro Paese, con una valutazione quadriennale sulle modalità di esercizio delle funzioni giurisdizionali. La conferma del magistrato avverrebbe all’esito di una duplice verifica di professionalità da parte del Csm e dei Consigli giudiziari, rimuovendo il limite dei tre mandati quadriennali. La continuità delle funzioni eviterebbe disparità di trattamento tra i magistrati entrati in servizio nel 1995 e quelli che li hanno seguiti nel 2002: i primi sono in servizio da 18 anni, i secondi scadrebbero dopo 12 anni. Tale previsione consentirebbe di non disperdere professionalità formatesi in quasi 20 anni di esercizio della giurisdizione.

La Corte di cassazione nella recente sentenza 3 febbraio 2011, n. 4410 ha confermato che la nomina dei magistrati di pace avviene attraverso un concorso e che anche le procedure di conferma quadriennale hanno natura paraconcorsuale, quindi non vi sarebbero condizioni giuridicamente ostative: i giudici di pace sono immessi nelle funzioni all’esito di concorso.

A seguito di modifiche legislative, la figura dell’anziano pensionato è oggi superata e lo Stato si avvale di valenti professionisti, per lo più avvocati, particolarmente qualificati e motivati, preferendo per l’esercizio delle funzioni giovani di almeno 30 anni, già esercenti la professione forense o ex magistrati onorari di tribunale. Per la maggioranza dei giudici di pace il compenso percepito per l’attività di magistrato costituisce l’unica fonte di reddito, in quanto l’impegno è assorbente ed ormai esclusivo ed alla luce delle severe incompatibilità con l’esercizio di altre attività professionali, anzitutto con la professione forense.

In tale quadro risulta insostenibile la condizione femminile.

La carenza di copertura previdenziale merita una soluzione con la massima urgenza anche al fine di evitare al nostro Paese prevedibili sanzioni in sede di giustizia europea. Attenti studi di settore hanno riconosciuto che è sufficiente la somma, assolutamente irrisoria, di circa10 milioni di euro per garantire un’adeguata copertura previdenziale.

I costi della tutela previdenziale potrebbero essere coperti attraverso la riduzione del numero dei giudici in pianta organica dagli attuali 4690 fino a 3.200, su cui anche la nostra associazione è d’accordo.

Offriamo altresì al futuro governo piena disponibilità alla soluzione del problema dell’eccessiva durata dei giudizi. Un contributo in tal senso può essere assicurato dalla previsione di un aumento delle attribuzioni del giudice di pace, che farebbe procedere la macchina della giustizia in modo spedito, deflazionando di oneri enormi i tribunali. L’accelerazione dei giudizi si realizzerebbe in pochi mesi attribuendo all’atto dell’entrata in vigore della norma, da subito, al magistrato di pace le cause pendenti dinanzi al tribunale e non ancora in decisione.

Altro intervento che chiederemo al nuovo governo di porre in essere hic et nunc riguarda la riforma della geografia giudiziaria. Il giudizio dell’Associazione sulla chiusura dell’80% degli uffici (667 sedi sulle 846 esistenti) è fortemente negativo, in quanto si effettuano tagli lineari rispetto ad un magistrato virtuoso, snaturandolo ontologicamente ed allontanandolo dal cittadino. Il 28 febbraio il ministero della Giustizia ha pubblicato la nota di istruzioni per il mantenimento degli uffici del giudice di pace sul proprio bollettino ufficiale e sul sito internet. Da tale data decorrono 60 giorni entro i quali gli enti locali possono chiedere di mantenere in vita gli uffici, con oneri a loro carico (scadenza 29 aprile).

L’aspetto di maggiore criticità è dato dal fatto che si è adottato un criterio di tipo meramente economicistico, in quanto gli enti locali, pur con le migliori intenzioni, potrebbero non avere risorse sufficienti per conservare gli uffici. Riteniamo invece indispensabile un ripensamento a livello governativo (previsione che la legge espressamente contempla), mantenendo molti più uffici, ricorrendo a un criterio ponderato basato sulla effettiva necessità di una sede in un determinato territorio: un intervento inquadrato in logiche e principi di sistema e di tutela della legalità.