14.05.2021

Il giudice non chiami in causa il creditore

  • Italia Oggi

Il giudice non può sostituirsi alla parte pubblica ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente creditore laddove il riscossore della cartella, qualora unico evocato in causa dal contribuente, non abbia portato a conoscenza la lite con qualunque modalità idonea. Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza n. 8808 del 30/3/2021. La Corte ha rigettato il ricorso dell’ex Equitalia precisando che anche nell’ipotesi in cui l’esattore avesse davvero chiesto di esser autorizzato alla chiamata in causa nei confronti dell’ente creditore, questo fatto rimane solo considerabile ai fini di una «valutazione discrezionale del giudice di primo grado incensurabile in sede d’impugnazione». La decisione interviene sull’annosa questione del principio d’interesse effettivo, concreto, attuale e correlato alla domanda giudiziale del cittadino-contribuente-ricorrente. Interesse, quest’ultimo, che non può esistere a priori nel cosiddetto giudizio esattoriale salvo l’ipotesi in cui concorrano almeno due elementi: che la comparsa di costituzione dell’agente della riscossione riporti espressa formulazione della domanda di chiamata in causa; che al termine dell’istanza vi sia espressa specifica di spostamento dell’udienza di trattazione. Questa duplice concorrenza di requisito, nel caso trattato dalla Cassazione, non ha neanche sfiorato l’ammissibilità in punta di diritto poiché non rinvenuto alcunché negli atti processuali di primo grado. Con l’effetto che la lamentata violazione di legge da parte del riscossore è esclusivamente orientabile a un ridimensionarsi a titolo di critica e/o mera sollecitazione giudiziale (quindi non meritevole ad elevarsi a motivo di ricorso in sede di legittimità). Va ricordato che sin dal 2007 la Cassazione, con la decisione a sezioni unite n. 16412, ha affermato il principio di indifferenza in favore del contribuente: «Il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all’invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario». L’indirizzo nomofilattico considera esistente un permanente onere per l’agente della riscossione, che voglia vedersi esente dalle eventuali conseguenze della lite, di chiamare in giudizio l’ente creditore in ossequio all’art. 39 del dlgs 112/99. A tal ultimo fine, sempre richiamando la decisione di Cassazione in esame, non assume alcun rilievo la circostanza che la domanda processuale del contribuente in primo grado riportasse in oggetto anche l’esistenza del credito oltre alla validità della cartella esattoriale e della relativa notificazione.