08.06.2020

Bonus 600 €, istanze al riesame

  • Italia Oggi

Amministratori, sindaci e revisori di società, associazioni e altri enti, con o senza personalità giuridica, fuori dall’indennità 600 euro. Idem per i componenti di collegi e commissioni e per associati in partecipazione. A precisarlo, tra l’altro, è l’Inps nel messaggio n. 2263/2020 in cui detta istruzioni per il riesame della domanda da parte dei lavoratori a cui è stata rigettata. C’è tempo 20 giorni dal ricevimento del rifiuto Inps per proporre domanda di riesame (il termine decorre dal 1° giugno, data pubblicazione del messaggio, per coloro che a tale data l’avevano già ricevuto). In alternativa resta il ricorso al giudice. La prima tranche di domande interessa i professionisti senza cassa, i co.co.co., i lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti balneari, i lavoratori dello spettacolo. Gli interessati sono stati avvisati (o verranno avvisati) dell’esito della domanda, accolta o rigettata, tramite sms.



Professionisti senza cassa. Sono richieste le seguenti condizioni:


• possesso di partita Iva attiva al 23 febbraio 2020;


• iscrizione alla gestione separata Inps. 


L’assenza della partiva Iva attiva al 23 febbraio 2020, spiega l’Inps, potrebbe dipendere dal fatto che il professionista, componente di studio associato, ne abbia omesso l’indicazione all’atto d’iscrizione alla gestione separata. Pertanto, ai fini del riesame della domanda respinta, il professionista deve necessariamente indicare gli estremi della partita Iva attiva.


Nel caso in cui la reiezione sia imputabile alla mancata iscrizione del professionista alla gestione separata, l’Inps evidenzia che, ai sensi dell’art. 2, comma 27, della legge n. 335/1995, i soggetti obbligati al versamento della contribuzione alla gestione separata devono comunicare i propri dati e l’inizio di attività professionale (tale adempimento dal 2009 viene effettuato in via telematica).


L’iscrizione alla gestione separata, cioè, è un obbligo del professionista da adempiere entro 30 giorni dall’apertura della prima partita Iva. Se l’attività ha avuto inizio dal 1° gennaio 2019, non essendo ancora decorsi i termini per gli adempimenti fiscali da parte del professionista (dichiarazione dei redditi nella quale deve essere compilato anche il quadro RR sez. II relativo alla determinazione della contribuzione dovuta alla gestione separata, che deve essere fatto nel corso di quest’anno), è sufficiente che il beneficiario alleghi all’istanza di riesame la ricevuta della comunicazione di inizio attività (modello AA9), dalla quale risulti l’inizio dell’attività alla data del 23 febbraio 2020.


Resta fermo che l’accoglimento dell’istanza di riesame è subordinato alla verifica comunque dell’avvenuta iscrizione alla gestione separata da parte del professionista e della relativa decorrenza anche se effettuata dopo la data del 23 febbraio 2020. 


Collaboratori coordinati e continuativi. Sono richieste le seguenti condizioni:


• contratto di collaborazione attivo al 23 febbraio 2020; 


• iscrizione alla gestione separata. 


L’Inps spiega che i rapporti co.co.co. per i quali è prevista l’iscrizione alla gestione separata sono identificati nel modello UniLav con il codice B.01.00 e B.03.00 (collaborazione coordinata e continuativa) e nei flussi Uniemens con il «tipo rapporto 18» (collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dal dlgs n. 81/2015) e con il «tipo rapporto 6» (collaborazioni coordinate e continuative previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro).


Sono esclusi i co.co.co. svolti nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è obbligatoria iscrizione in appositi albi professionali e obbligati alle proprie casse professionali autonome. 


Sono, altresì, escluse le collaborazioni in associazioni e società sportive dilettantistiche (per le quali occorre verificare: riconoscimento da parte del Coni; iscrizione nel registro Coni, assenza di finalità di lucro); con il Coni e con le Federazioni sportive nazionali. Sono escluse, inoltre, tutte le figure che, pur obbligate alla contribuzione della gestione separata, non sono state richiamate dalla norma stessa, come ad esempio tutte le cariche sociali (uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica), i componenti di collegi e commissione, gli associati in partecipazione, i lavoratori autonomi occasionali, i venditori porti a porta (queste ultime due figure sono destinatarie di specifica indennità). 



Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Ai lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione diretta e che alla data del 17 marzo 2020 non hanno in essere alcun rapporto di lavoro dipendente, l’indennità Covid spetta a queste condizioni: 


a) condizione di stagionale = ai fini della verifica l’Inps ha preso in considerazione quanto comunicato dal datore di lavoro su Unilav (le c.d. «CO», le comunicazioni obbligatorie dovute dai datori di lavoro per l’instaurazione dei rapporti di lavoro) e/o Uniemens (denunce contributive mensili dovute dai datori di lavoro).


In caso di eventuali modifiche e/o variazioni successive, oltre i termini ordinari previsti per legge, sarà la sede Inps a verificare legittimità e correttezza di tali variazione. 


Al rapporto di lavoro intermittente, indipendentemente dalla circostanza che il lavoratore ha effettuato prestazione lavorativa, ovvero, sia titolare dell’indennità di chiamata, non viene riconosciuta l’indennità Covid (in presenza di un contratto di lavoro intermittente, il bonus è disciplinato diversamente);


b) condizione che si tratti di un lavoratore stagionale del turismo e degli stabilimenti termali = ai fini della verifica l’Inps ha preso in considerazione i codici Ateco dichiarati in Unilav e/o all’atto d’iscrizione all’Inps. I lavoratori stagionali per altre tipologie di attività possono accedere all’identico bonus disciplinato da altra norma (art. 44 del decreto legge n. 18/2020); 


c) condizione che la cessazione di un rapporto di lavoro sia stata involontaria tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 = ai fini della verifica l’Inps ha preso in considerazione i codici dichiarati in Unilav. L’istanza è stata respinta in presenza dei codici DI (Dimissioni), DP (Dimissioni durante il periodo di prova) e AL (Altro); 


d) assenza alla data del 17 marzo 2020 di rapporto di lavoro dipendente = ai fini della verifica l’Inps ha preso in considerazione sia i dati risultanti in Unilav che in Uniemens verificando che non vi fossero comunicazioni o denunce comprovante un rapporto attivo a tale data.


Lavoratori dello spettacolo. L’indennità spetta ai lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo: 


• con almeno 30 contributi giornalieri a tale fondo e un reddito non superiore a 50.000 euro nel 2019;


• non titolari di pensione;


• che alla data del 17 marzo 2020 non siano titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente. 


Per la verifica del primo requisito, l’Inps ha considerato il periodo 1/1/2019-31/12/2019 con riferimento ai dati alimentati dalle denunce Uniemens.


La sussistenza di contribuzione in un diverso fondo (ad esempio, fondo pensioni lavoratori dipendenti; fondo pensioni sportivi professionisti ecc.) è ininfluente ai fini del riconoscimento dell’indennità. 


Per la verifica del secondo requisito (reddito non superiore a 50 mila euro), l’Inps ha preso in considerazione il reddito imponibile contributivo derivante da attività di spettacolo al netto della quota contributiva a carico del lavoratore. Pertanto, la verifica è stata effettuata tenendo conto dell’imponibile contributivo complessivo del 2019 (risultante sempre dalle denunce Uniemens). 


Per la verifica del terzo requisito (assenza di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020) l’Inps ha preso in considerazione sia i dati risultanti in Unilav che in Uniemens. 


I lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro intermittente in corso al 17 marzo 2020, sia a termine che a tempo indeterminato, non hanno diritto all’indennità Covid in quanto titolari di un rapporto di lavoro di tipo subordinato. Diversamente, i rapporti di lavoro autonomo in corso alla stessa data del 17 marzo 2020 non sono preclusivi al riconoscimento del bonus per i lavoratori dello spettacolo. Per il lavoratore dello spettacolo, a differenza del lavoratore stagionale, la cessazione del rapporto di lavoro può anche essere volontaria.