04.06.2015

Garanzia giovani ampia

  • Italia Oggi

Bonus garanzia giovani a maglie più larghe. Nei casi in cui l’assunzione del giovane determina un incremento occupazionale netto, l’incentivo può essere fruito oltre il limite di soglia fissato dalla regola «de minimis». Lo stabilisce il decreto n. 169 del 28 maggio, pubblicato, ieri, sul sito web del ministero del lavoro (sezione pubblicità legale), che modifica il decreto n. 1709/2014 recante disciplina del bonus occupazionale del predetto programma operativo nazionale della garanzia giovani. Il provvedimento, inoltre, rettifica il quadro delle risorse disponibili a livello territoriale, riducendole di 3,9 milioni di euro.

Bonus a maglie più larghe. Concesso a domanda da presentarsi all’Inps, il bonus occupazionale spetta ai datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumono tra il 1° maggio 2014 e il 30 giugno 2017 giovani iscritti alla garanzia giovani, d’età tra 16 e 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere d’istruzione e formazione se minorenni), non occupati (disoccupati o inoccupati), né inseriti in percorsi di studio o formazione. Il bonus spetta nelle seguenti misure:

  • assunzione a termine di durata pari o superiore ai 6 mesi pari a euro 1.500 per giovani dalla profilazione alta e 2 mila euro per quelli dalla profilazione molto alta;
  • assunzione a termine di durata pari o superiore ai 12 mesi pari a 3 mila euro per giovani dalla profilazione alta e 4 mila euro per quelli dalla profilazione molto alta;
  • assunzione a tempo indeterminato pari a euro 1.500 per giovani dalla profilazione bassa, 3 mila euro per quelli dalla profilazione media, 4.500 euro per quelli dalla profilazione alta, 6 mila euro per quelli dalla profilazione molto alta. L’incentivo è escluso in caso di assunzioni in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione e ricerca (spetta, invece, nel caso di apprendistato professionalizzante (contratto di mestiere), nonché per il lavoro domestico, quello ripartito e quello accessorio. Il bonus, finora, in attesa della prescritta autorizzazione da parte della Commissione europea, è stato fruibile nel rispetto della regola sugli aiuti «de minimis» (art. 7 decreto n. 1709/2014). Quindi, nel limite di 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari (100 mila euro per le sole imprese di attività di trasporto di merci su strada per conto terzi). Il nuovo decreto stabilisce che i benefici possono essere fruiti oltre i predetti limiti sugli aiuti «de minimis», «qualora l’assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto».

Ridotte le risorse. In allegato al decreto, infine, c’è una nuova tabella con la ripartizione territoriale delle risorse pubbliche che, nel complesso, passano da 188.755.343,66 a 184.855.343,66 euro con un calo di 3,9 milioni di euro. La nuova ripartizione contiene due novità, rispetto al passato: l’aumento di 100 mila euro a favore della regione Abruzzo e la riduzione di 4 milioni di euro alla regione Emilia Romagna.