19.05.2016

Garantita solo l’azienda in bonis

  • Italia Oggi

Accesso semplificato da parte delle pmi innovative al fondo pmi. Dal 17 maggio 2016 entrano solo quelle di fascia 1 e 2, cioè finanziariamente sane. La valutazione del merito creditizio non viene più effettuata dal gestore del fondo (il Medio credito centrale), ma direttamente dai confidi o dall’istituto di credito che erogano il finanziamento. Queste le novità contenute nel decreto del ministero dello sviluppo economico del 23 marzo 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2016) e nelle disposizioni operative, parte VI, del Mcc, sulla possibilità da parte delle pmi innovative di accedere in modalità semplificata al fondo di garanzia. Il decreto è attuativo dell’articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 (investment compact) convertito nella legge 24 marzo 2015, n. 33 con il quale si è introdotta nel nostro ordinamento una nuova categoria di imprese: le «pmi innovative».

Fascia 1 e fascia 2. Possono accedere alla procedura «semplificata» solo le operazioni finanziarie che, oltre a rispettare una serie di requisiti minori non sono assistite da garanzie reali o fideiussioni bancarie o assicurative. Inoltre, l’accesso delle pmi innovative al fondo di garanzia con procedura semplificata può avvenire anche quando l’impresa rientra nella fascia 1 e fascia 2 (imprese sane).

L’appartenenza alla fascia 1 implica una proposta positiva del comitato, previa valutazione del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente tasso di riferimento sull’operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal fondo) e cash flow dell’impresa, nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, della situazione di bilancio aggiornata a data recente ove necessaria e dell’andamento del fatturato, degli oneri finanziari lordi, del risultato d’esercizio, dell’utile d’esercizio, del passivo circolante, del passivo circolante, dei mezzi propri, del Mol e dell’utile d’esercizio.

L’appartenenza alla fascia 2 implica invece il possesso degli stessi requisiti posseduti dalla fascia 1, con l’aggiunta della valutazione positiva, da parte del comitato, dell’eventuale progetto di investimento, delle prospettive di mercato e di crescita dell’impresa e del portafoglio ordini.

Procedura semplificata. Con questo canale le imprese hanno priorità nell’istruttoria e una proposta positiva del comitato senza sue ulteriori valutazioni, in quanto gli intermediari finanziari possono certificare essi stessi il merito creditizio. Questo a condizione che:

– l’impresa rientri in fascia 1, oppure, nel solo caso delle imprese di autotrasporti in fascia 2;

– non ci siano garanzie reali, bancarie o assicurative;

– l’importo dell’operazione, sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal fondo e non ancora rimborsati, non superi il 40% del fatturato dell’impresa, oppure il 30% nel caso di operazioni fino a 36 mesi;

– l’eventuale diminuzione del fatturato dell’ultimo esercizio rispetto all’esercizio precedente non sia superiore al 40%;

– l’eventuale perdita nell’ultimo bilancio non sia superiore al 5% del fatturato e, nell’ultimo bilancio approvato, il valore dell’indice mezzi propri o totale del passivo non sia minore del 5% (4%, nel solo caso delle imprese di autotrasporto).

Marco Ottaviano