24.05.2012

Frenata sulla professione abusiva

  • Italia Oggi

La Suprema corte frena sull’esercizio abusivo della professione. Non può essere punito per questo reato come concorrente il titolare di studio che tollera da parte dell’apprendista lo svolgimento di attività riservate agli abilitati.

È quanto afferma a gran sorpresa, rispetto a una giurisprudenza tutta negativa per i professionisti, la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 19544 del 23 maggio 2012, ha annullato con rinvio la condanna inflitta dalla Corte d’appello di Catania a carico di un dentista.

Il caso riguarda un professionista siciliano che aveva lasciato eseguire, almeno da quanto ricostruito in sentenza, un’operazione di igiene dentale, un’ablazione del tartaro, a una lavoratrice che non era in possesso del diploma di igienista.

Per questi motivi, e sulla base della testimonianza di un maresciallo dei Carabinieri che aveva interrogato la paziente nell’immediatezza dei fatti, il medico era stato condannato ai sensi dell’articolo 348 del codice penale (esercizio abusivo della professione).

Contro la doppia conforme lui ha fatto ricorso alla Suprema corte, contestando, fra l’altro, la ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine e tutta imperniata su una sola testimonianza.

La sesta sezione penale gli ha dato ragione, annullando la condanna e rinviando la pratica in Sicilia affinché riconsideri il caso alla luce delle nuove affermazioni fatte in sede di legittimità. In primo luogo, scrive il Collegio di legittimità, risponde «del delitto di esercizio abusivo di una professione, a titolo di concorso, chiunque agevoli o favorisca lo svolgimento da parte di una persona non autorizzata di un’attività professionale per la quale sia richiesta una abilitazione speciale, ma ciò non consente di ritenere che possa essere punito per una forma di responsabilità concorsuale anche la condotta di mera connivenza o tolleranza». In atre parole, perché vi sia concorso è comunque necessario che sia dimostrato il «contributo personale» del titolare dello studio alla realizzazione del reato, il che nella specie non è stato fatto.

La Corte siciliana per sostenere la tesi del concorso ha fatto ricorso a un giudizio di verosimiglianza, ritenendo possibile che l’imputato abbia incaricato la giovane apprendista di eseguire l’intervento ovvero che abbia tollerato che la stessa ponesse in atto l’intervento per cui non era abilitata. Tuttavia, è evidente che si tratta di una motivazione che non è fondata su elementi di prova, né su indizi che abbiano consistenza di gravità, precisione e concordanza. «D’altra parte, anche riferimento alla figura della posizione di garanzia appare fuorviante, perché il reato di cui all’art. 348 c.p. non è reato di evento e di conseguenza il titolare dello studio non può essere tenuto a impedire un evento che non c’è».