24.03.2021

Il fondo perduto è al decollo

  • Italia Oggi

Nuovo contributo a fondo perduto con istruzioni e modelli a tempo di record: diffuso il set necessario sul sito dell’agenzia delle entrate, dopo un giorno dalla pubblicazione in G.U. del dl 41 del 2021. Il via alle istanze in forma telematica il prossimo 30 marzo e scadenza il 28 maggio con regole che, in molti casi, seguono quelle già previste in occasione del primo contributo a fondo perduto. La prima, importante differenza rispetto alle previsioni di cui all’articolo 25 del dl n. 34 del 2020 è il parametro temporale di riferimento che, in base al decreto sostegni è assunto su base annuale in termini di fatturato medio mensile rispetto al confronto che, nella previsione del primo contributo, era effettuata soltanto sul mese di aprile 2020 rispetto al medesimo mese del 2019. Nel modello, la scelta tra la percezione «monetaria» del contributo e l’utilizzo come credito di imposta dovrà essere effettuata in modo irrevocabile anche in caso di sostituzione della prima istanza presentata.

Il contenuto del provvedimento dell’agenzia e delle relative istruzioni al modello che dovrà essere utilizzato per la domanda, declina alcune indicazioni, con particolare rilievo, ad esempio, a coloro che hanno aperto la partita Iva a far data dal 1° gennaio 2019. In generale, ed in relazione all’ammontare del contributo spettante, si legge come:

– se la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulti negativa e quindi con un dato del 2020 inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al 2019, sulla differenza si applicherà la percentuale prevista in relazione allo scaglione di ricavi o compensi del 2019;

– laddove i soggetti interessati abbiano attivato la partita Iva dall’1 gennaio 2019, abbiano riscontrato una differenza negativa ma inferiore al 30 per cento, il contributo spettante sarà pari a quello minimo. Sempre per detti soggetti, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 e dell’anno 2020, rilevano esclusivamente i mesi successivi a quelli di attivazione della partita Iva. In altri termini, dunque, detti soggetti avranno comunque la garanzia del contributo minimo previsto dalla legge che, si ricorda, è di 1000 euro per le persone fisiche e di 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Sul tema del fatturato e della fascia di ricavi o compensi che determina, a fronte del calo, l’effettivo ammontare di contributo che sarà percepito, dalle istruzioni al modello pare rimanere quella differenza concettuale delineata, in prima battuta, dalla circolare n. 9 del 2020. Cioè a dire che, ai fini della determinazione del fatturato rileva il momento di effettuazione dell’operazione compreso tra il 1gennaio ed il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020 mentre, in relazione alla individuazione della «fascia», il riferimento è allo specifico rigo della dichiarazione dei redditi che, dunque, potrebbe non corrispondere nel caso di soggetti tassati per cassa, al concetto di «fatturato». Nella tabella riportata nelle istruzioni, peraltro, vengono riportati anche i righi della dichiarazione presentata da coloro che applicano, ad esempio, il regime forfetario.

Coerentemente con quanto previsto dal comma 7 della disposizione di riferimento (cioè l’articolo 1 del dl 41), il modello prevede che la scelta del contribuente avente diritto al «sostegno» viene effettuata in modo irrevocabile tra percezione ed utilizzo come credito di imposta nella sua totalità. In entrambe le ipotesi, ovviamente, il contributo in questione non concorre alla formazione del reddito. Pertanto, per effetto della disposizione normativa, un apposito riquadro del modello è dedicato alla espressione della scelta, come detto irrevocabile, effettuata dal contribuente tra accredito sul conto corrente (peraltro le istruzioni raccomandano di individuare correttamente l’Iban e credito di imposta. L’opzione in questione, come riportato nelle istruzioni, non è comunque successivamente revocabile anche qualora sia stata presentata una nuova istanza in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. Sulla base delle istruzioni, dunque, tale indicazione costituisce una deroga al principio generale rappresentato nelle medesime istruzioni, nelle quali si afferma che, nell’arco temporale previsto (come detto dal 30 marzo al 28 maggio 2021), una nuova istanza è da considerarsi sostitutiva della prima a condizione che non sia già stato eseguito il mandato di pagamento ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito di imposta. In concreto, come specificato nel punto 4.3 del provvedimento, l’utilizzo in compensazione secondo le modalità di cui all’articolo 17 del dlgs n. 241 del 1997, sarà possibile solo a valle dei controlli sugli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale fatture e corrispettivi.