16.09.2011

Fisco nel segno del redditometro

  • Italia Oggi

di Andrea Bongi 

L'ombra del redditometro sulle misure della manovra-bis. Molte delle disposizioni contenute nel dl 138/2011 convertito in legge 148/2011 sono infatti destinate a rafforzare, sia direttamente che indirettamente, le ricostruzioni sintetiche dei redditi complessivi dichiarati dai contribuenti. In alcuni casi si tratta di norme che puntano a smascherare l'intestazione societaria di beni che sono in realtà nella disponibilità dei soci, degli amministratori o dei loro familiari. In altri casi invece le disposizioni puntano direttamente ad introdurre nuovi criteri di selezione dei contribuenti da utilizzare nell'ottica del redditometro.

Appartengono alla prima serie di misure quelle relative alla cosiddetta stretta sulle società di comodo e sui beni d'impresa concessi in godimento a terzi soggetti. Queste misure sembrano infatti introdotte al preciso scopo di disincentivare, o comunque arginare il più possibile, i fenomeni di intestazione societaria di beni ad utilizzo personale di soci e amministratori. Ovvio che tale fenomeno costituisce la contromossa naturale del contribuente a rischio accertamento sintetico. È una sorta di reazione a catena. Se il fisco spinge verso il redditometro i beni migrano dalla proprietà individuale a quella societaria. Se invece la stretta del fisco è verso le società di comodo allora succede l'esatto contrario, i beni, cioè, tendono a ritornare nuovamente nella sfera personale dei soci.

La massiccia campagna di accertamenti programmati con l'utilizzo del nuovo redditometro, che prenderà l'avvio proprio dal 1° gennaio 2012, ha dunque suggerito al legislatore della manovra bis di chiudere il cerchio mettendo sotto assedio le società di comodo e le concessione in godimento dei beni di proprietà sociale ai soci e loro familiari.

L'obiettivo perseguito dal legislatore è quello di individuare i reali utilizzatori dei beni al fine di caricare su di essi le spese gestionali utili alla ricostruzione sintetica del loro reddito. Va letta in questo senso, ad esempio, la disposizione contenuta nel comma 36-sexiesdecies dell'articolo 2 del dl 138/2011 con la quale si prevede l'obbligo solidale in capo alla società e al socio o familiare dell'imprenditore di comunicare all'agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Grazie a tale comunicazione infatti le entrate potranno disporre di informazioni importanti circa i reali utilizzatori di tali beni con tutte le conseguenze del caso.

Il successivo comma 36-septiesdecies della disposizione da ultimo ricordata precisa infatti che le entrate procederanno a controlli sistematici sulle persone fisiche utilizzatrici dei beni concessi in godimento proprio ai fini di una ricostruzione sintetica del loro reddito tenendo particolarmente di conto anche di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata dagli stessi alla società. Ovvio che tali ultimi fenomeni saranno proprio quelli che i soci avranno messo in atto per consentire alla società di acquistare i beni da concedere poi in godimento ai soci stessi.

Scopi simili quelli perseguiti dal legislatore della manovra-bis attraverso l'introduzione di un vero e proprio giro di vite sulle società non operative.

La possibilità di essere assoggettati a un'addizionale sull'imposta delle società nella misura del 10,50% e il rischio di diventare società di comodo dopo tre periodi d'imposta in perdita fiscale o con utili inferiori a quelli minimi potrebbe infatti indurre più di una società allo scioglimento ed alla conseguente attribuzione ai soci dei beni posseduti. In questo ultimo caso il rientro dei beni nella titolarità degli ex soci della non operativa riporterebbe evidentemente linfa alle presunzioni relative dell'accertamento sintetico ex articolo 38, commi quarto e quinto del dpr 600/73.

Altre disposizioni della manovra bis sono invece destinate ad alimentare direttamente le fonti di innesco del redditometro. Il riferimento è alle norme della manovra dedicate al reperimento di informazioni circa i rapporti finanziari intrattenuti dai contribuenti. Anche in questo caso infatti ciò che interessa al fisco è individuare eventuali discrepanze fra redditi dichiarati e consistenze patrimoniali da utilizzare poi in sede di verifica.

In alcuni casi il legislatore introduce vere e proprie misure di favore in contropartita della messa a disposizione da parte dei contribuenti di tali informazioni. Si pensi al proposito alla riduzione alla metà delle sanzioni di natura amministrativa tributaria concesse dalla manovra bis alle imprese e professionisti con volumi d'affari inferiori ai cinque milioni di euro che utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento tracciabili e indicano nelle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva i rapporti dagli stessi intrattenuti con gli operatori finanziari.

Il redditometro è dunque uno dei principali protagonisti della manovra bis. In attesa dell'avvio degli accertamenti che utilizzano il nuovo accertamento sintetico delineato dall'articolo 22 del dl 78/2010 il legislatore ha dunque voluto inserire nuove frecce al suo arco. Tutto pronto dunque per il debutto dei nuovi accertamenti sintetici dal 1° gennaio 2012.