22.07.2011

Fisco, definizione semplificata

  • Italia Oggi

di Roberto Rosati 

Semplificata la definizione degli accertamenti tributari: per la rateazione delle somme superiori a 50.000 euro dovute a seguito di adesione, acquiescenza o conciliazione giudiziale, non è più dovuta la prestazione della garanzia. In caso di mancato pagamento, però, scatterà una super-sanzione del 60% commisurata ai tributi ancora dovuti.

Sono le novità introdotte dal dl n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, con effetto sulle definizioni che alla data del 6 luglio scorso non erano ancora perfezionate.

Dopo queste novità, dunque, l'obbligo della garanzia, già soppresso anche nell'ambito della dilazione dei carichi a ruolo, permane soltanto per la rateazione delle somme superiori a 50.000 euro dovute in seguito ai controlli delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 3-bis del dlgs n. 462/97.

Situazione precedente

Prima delle recentissime modifiche, in caso di opzione per il pagamento rateale delle somme dovute in dipendenza dell'accertamento con adesione, qualora l'importo delle rate successive alla prima fosse superiore a 50.000 euro, il contribuente era tenuto, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del dlgs n. 218/97, a prestare idonea garanzia. In tal caso, ai sensi del successivo art. 9, la definizione si perfezionava con il versamento della prima rata e con la presentazione della garanzia. Il comma 3-bis del citato art. 8, infine, prevedeva che, in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, qualora il garante non versasse l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, l'ufficio dovesse procedere all'iscrizione a ruolo delle somme dovute sia a carico del contribuente che del garante.

La medesima disciplina si rendeva applicabile alla definizione dell'accertamento per rinuncia all'impugnativa (cosiddetta acquiescenza) ai sensi dell'art. 15, dlgs n. 218/97, nonché in sede di conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del dlgs n. 546/92.

L'obbligo di prestare garanzia non era invece previsto in relazione alla rateazione delle somme dovute in dipendenza di adesione all'invito al contraddittorio ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, oppure al processo verbale di constatazione ai sensi dell'art. 5-bis, dlgs n. 218/97.

Il nuovo quadro

normativo

Le disposizioni dei commi da 17 a 20 dell'art. 23 del dl n. 98/2011, nel dichiarato intento di «rendere più efficienti gli istituti di definizione della pretesa tributaria», intervenendo sulle disposizioni del dlgs n. 218/97 e dell'art. 48 del dlgs n. 546/92, sopprimono l'obbligo di prestare la garanzia per la rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, rinuncia all'impugnativa, conciliazione giudiziale, allineando così la disciplina a quella già prevista, come detto, per la definizione degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione; apportano, inoltre, le conseguenti modifiche in materia di perfezionamento delle definizioni, eliminando il riferimento alla prestazione della garanzia.

Le nuove disposizioni ridefiniscono, infine, le conseguenze derivanti dal mancato pagamento delle rate successive alla prima, prevedendo che, in caso di mancato pagamento anche di una sola di tali rate entro il termine di pagamento della rata successiva, l'ufficio dell'agenzia delle entrate provvede ad iscrivere a ruolo:

– le residue somme dovute,

– la sanzione di cui all'art. 13 del dlgs n. 471/97, applicata in misura doppia (ovverosia il 60%), sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

In pratica, per esempio, se il contribuente che ha scelto di effettuare in otto rate il pagamento delle somme dovute per l'adesione all'accertamento non paga la terza rata entro il termine previsto per il pagamento della quarta, l'ufficio iscriverà a ruolo le somme corrispondenti alle sei rate e la sanzione del 60% commisurata, però, solo al tributo iscritto a ruolo. Queste conseguenze non parrebbero invece scattare se il contribuente paga la terza rata tardivamente, ma entro il termine previsto per il pagamento della quarta, anche se «salta» il pagamento di quest'ultima, che effettuerà poi entro il termine per il pagamento della quinta; come spiega la relazione illustrativa della manovra, infatti, la nuova disciplina tiene conto «di ritardi tali da non compromettere, nel suo complesso, il piano di rateazione e l'interesse alla tempestiva riscossione delle somme dovute».

La relazione, inoltre, guardando all'accertamento esecutivo che debutterà fra qualche mese, chiarisce che le suddette modifiche si rendono applicabili anche agli atti di rideterminazione degli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento di cui all'art. 29, lett. a), del dl n. 78/2010, per i quali non sarà necessaria l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, che sarà sostituita, in armonia con il nuovo regime, dall'adozione degli atti che recheranno l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle residue somme dovute e della sanzione del 60% di cui sopra.

In ordine alla decorrenza della nuova disciplina, infine, il comma 20 dell'art. 23 del dl 98/2011 precisa che essa non si applica alle definizioni e alle conciliazioni già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data del 6 luglio 2011, per cui si applicherà anche ai procedimenti in itinere se non perfezionati, nel senso appena precisato, alla predetta data.