04.06.2018

Il Fisco compensa i crediti verso il fallito

  • Il Sole 24 Ore

L’amministrazione può compensare il credito d’imposta di una società fallita riferito all’anticipo delle ritenute d’acconto sul Tfr con i propri crediti quando il pagamento del Tfr e delle relative ritenute di acconto viene poi operato dall’Inps attraverso il Fondo di garanzia. L’importante è che entrambi i crediti originino da fatti giuridici anteriori al fallimento. Il fatto genetico dell’obbligazione azionata dal fallimento non muta inoltre anche quando il Fondo di garanzia dell’Inps, surrogandosi, si insinua al passivo per ricuperare il credito per Tfr comprensivo delle ritenute fiscali gravanti sullo stesso. Così la Ctp Varese, sentenza 59/01/2018 (presidente e relatore Mazzeo Rinaldi).
Una Spa fallisce e paga attraverso la curatela il Tfr ai lavoratori utilizzando il Fondo di garanzia istituito presso l’Inps senza potere così operare la deduzione dei versamenti già effettuati negli anni precedenti all’Erario per oltre 443mila euro a titolo di anticipo delle ritenute di acconto sul Tfr. L’importo così versato viene richiesto a rimborso e a seguito di sentenza, poi passata in giudicato nel 2015, il giudice accorda alla procedura il diritto alla restituzione.
L’amministrazione tuttavia, nonostante il giudizio di ottemperanza, anziché dare esecuzione alla sentenza notifica al fallimento un provvedimento di compensazione parziale della somma dovuta con un credito erariale di oltre 1,9 milioni di euro, costituto da ruoli non pagati dalla contribuente negli anni dal 1999 al 2001, che la procedura oppone prontamente ante la Ctp.
In sede fallimentare la compensazione presuppone che i fatti costitutivi dei rapporti di debito/credito siano anteriori alla dichiarazione di fallimento. Ma in caso di fallimento del datore di lavoro l’insinuazione al passivo, in via di surrogazione, del Fondo di garanzia nel credito comprensivo anche delle ritenute fiscali operate all’atto del pagamento, legittima il fallimento a ricuperare il credito d’imposta solo in quel momento.
L’amministrazione resiste. La compensazione operata dalla legge fallimentare non richiede che i crediti contrapposti siano scaduti bensì soltanto che siano anteriori alla dichiarazione di fallimento. Non conta poi l’insinuazione al passivo del fallimento del Fondo di garanzia quale momento dal quale è consentito all’amministrazione di ricuperare il credito d’imposta a valere sui crediti vantati per ruoli non pagati.
Ma la Ctp respinge il ricorso. La compensazione nel fallimento è ammissibile quando entrambi i crediti, quello della fallita giudizialmente accertato e legittimamente azionato, in via di surroga, dal Fondo di garanzia e quello dell’amministrazione traggono origine da fatti giuridici anteriori al fallimento. Infatti il credito del fallimento è degli anni 1997-1998 mentre quello dell’amministrazione è degli anni 1999-2001.
Non rileva poi quando si produce l’effetto compensativo costituito dalla surroga e dall’insinuazione nel passivo ad opera del Fondo di garanzia per il credito del Tfr incluse le ritenute fiscali. Tale insinuazione non costituisce infatti il fatto genetico dell’obbligazione azionata dal fallimento bensì il mero presupposto di esigibilità e concreto utilizzo del credito d’imposta vantato.

Luca Benigni
Ferruccio Bogetti