13.06.2014

Ferie non godute, sì all’indennità per gli eredi

  • Il Sole 24 Ore

Il diritto alle ferie annuali retribuite collegato a quello di una compensazione pecuniaria nei casi in cui il lavoratore non possa usufruirne non si estingue con il decesso del dipendente. Di conseguenza, il coniuge superstite di un lavoratore che muore senza aver usufruito delle ferie annuali ha diritto all’indennità finanziaria corrispondente. Lo ha riconosciuto la Corte di giustizia Ue nella sentenza depositata ieri relativa al caso Bollacke (C-118/13). Che segna un passo importante nella tutela dei diritti dei lavoratori, andando oltre il dato letterale della normativa Ue.
Nel segno, osserva la Corte, del raggiungimento dell’effetto utile della direttiva 2003/88 su taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (recepita in Italia con Dlgs 66/2003, modificato dal Dlgs 213/2004). La vicenda arrivata in Lussemburgo ha preso il via da una controversia sorta in Germania tra la moglie, erede di un impiegato di un’azienda privata che, a causa delle sue condizioni di salute, non aveva goduto delle ferie (140,5 giorni) per motivi di salute. La donna aveva chiesto all’azienda la corresponsione di un’indennità finanziaria, ma la domanda era stata respinta sul presupposto che non si trattava di un diritto trasmissibile per via successoria.
Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda della donna. Di qui il ricorso in appello e la scelta dei giudici di secondo grado di sospendere il procedimento e chiamare in aiuto la Corte Ue. Che ha chiarito la portata dell’articolo 7 della direttiva 2003/88, per certi aspetti ampliando il perimetro dei diritti fino ad includere nella direttiva un diritto successorio nella compensazione pecuniaria per le ferie non godute. Prima di tutto, gli eurogiudici hanno precisato che il diritto alle ferie annuali retribuite è un diritto sociale di particolare importanza, nel quale è incluso anche l’ottenimento di un’indennità pecuniaria nel caso di mancato godimento.
Questo fa segnare un primo passo a favore del lavoratore che la Corte spinge ancora oltre riconoscendo non solo un diritto alla compensazione pecuniaria nel caso di ferie non godute, ad esempio nelle situazioni di malattia, ma anche il diritto dell’erede ad avere l’indennità. La corresponsione di tale beneficio – osserva la Corte – è indispensabile «per garantire l’effetto utile del diritto alle ferie annuali retribuite accordato al lavoratore» in base alla direttiva Ue. Se non fosse riconosciuto tale diritto, che pure non ha un esplicito riconoscimento nell’atto Ue ma che è insito nella ratio della stessa direttiva, il lavoratore, a causa di un avvenimento fortuito, indipendente dalla sua volontà e da quella del lavoratore, avrebbe la conseguenza negativa di una perdita totale retroattiva del diritto alle ferie annuali.