08.02.2017

Fatture, invio senza eccezioni

  • Italia Oggi

La comunicazione telematica dei dati delle fatture, sia nella versione obbligatoria che in quella facoltativa dell’adempimento, riguarda tutte le fatture emesse, indipendentemente dall’annotazione, e dunque anche quelle per le quali non vi è obbligo di registrazione, nonché quelle annotate con modalità semplificate, per esempio cumulativamente per l’importo complessivo nel registro dei corrispettivi, oppure attraverso un documento riepilogativo. Per le fatture ricevute, invece, presupposto della comunicazione è l’avvenuta registrazione, per cui non sono tenuti all’invio i contribuenti esonerati dall’adempimento contabile. In ogni caso, non vi è obbligo di comunicare le fatture elettroniche, emesse o ricevute, veicolate attraverso il sistema di interscambio (Sdi) gestito dall’agenzia delle entrate. Dal punto di vista soggettivo, sono tenuti alla comunicazione tutti i soggetti passivi dell’Iva, con la sola eccezione degli agricoltori marginali operanti nelle zone montane (esclusi per legge) e dei contribuenti forfetari/minimi (dispensati in via interpretativa). Sono alcune precisazioni contenute nella circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017, con la quale l’agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sui nuovi adempimenti della trasmissione telematica dei dati delle fatture previsti, in via obbligatoria, dall’art. 21 del dl n. 78/2010, come riformulato dall’art. 4 del dl n. 193/2016 e, in via facoltativa, previa opzione di durata quinquennale, dall’art. 1 del dlgs n. 127/2015. Vediamo i punti principali del documento.

Identità delle comunicazioni. Viene precisato che i chiarimenti forniti con riferimento ai dati da trasmettere con la comunicazione opzionale ex dlgs 127/2015 valgono anche per la comunicazione obbligatoria ex dl 78/2010. Il comunicato stampa che accompagna la circolare, inoltre, anticipa che l’agenzia provvederà ad allineare i termini per l’invio di entrambe le comunicazioni. Ed ancora, smentendo un’ipotesi circolata nei giorni scorsi, secondo cui la dispensa dall’invio dei dati delle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sdi varrebbe solamente nell’ambito del regime opzionale, la circolare chiarisce opportunamente che l’esonero vale invece anche per i soggetti che non hanno esercitato l’opzione e che sono quindi tenuti alla comunicazione ex dl 78/2010.

La portata oggettiva delle comunicazioni. Dovranno essere trasmessi i dati analitici delle:

– fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione (e dall’importo), comprese quindi anche quelle che sono o possono essere annotate ai sensi dell’art. 24 del dpr 633/72 nei corrispettivi giornalieri

– fatture ricevute e bollette doganali d’importazione, registrate ai sensi dell’art. 25 del predetto dpr, anche se emesse da contribuenti forfetari o minimi

– note di variazione relative alle suddette fatture.

Poiché l’obbligo è dettato per le singole fatture, dovranno essere comunicati anche i dati delle fatture, emesse e ricevute, di importo inferiore a 300 euro che siano state registrate mediante documento riepilogativo.

Non dovranno essere inviati, invece, i dati risultati da documenti fiscali diversi da quelli sopra menzionati, quali scontrini, ricevute e schede carburante.

Elementi da comunicare. Quanto alle informazioni da comunicare, dettagliatamente elencate nelle specifiche tecniche al provvedimento del 28 ottobre 2016, la logica di fondo è di limitare la fornitura ai dati che si desumono dalle registrazioni effettuate ai sensi degli artt. 23 e 25 del dpr 633/72. In questa ottica, la circolare chiarisce che, per le fatture ricevute, non è obbligatorio comunicare il numero progressivo attribuito al fornitore, in quanto non vi è obbligo di riportarlo in sede di registrazione; pertanto, qualora tale numero non sia disponibile, occorre indicare nel tracciato il valore zero. Analogamente, per le bollette doganali, in mancanza dei dati del fornitore, si indicheranno i dati dell’ufficio doganale che ha emesso la bolletta (come stabilito ai fini della registrazione).

Per quanto riguarda la “natura” dell’operazione, la circolare chiarisce che questa indicazione deve essere fornita solo nel caso in cui il fornitore non abbia evidenziato l’Iva nella fattura, riportando in tal caso una sigla che identifica il motivo di non applicazione dell’imposta (operazione non imponibile, esente, non soggetta, inversione contabile, ecc.). Riguardo alle operazioni genericamente “non soggette”, identificate dalla sigla N2, la circolare chiarisce che si tratta delle fatture relative ad operazioni escluse da Iva per mancanza di uno o più requisiti, oppure per specifica previsione di legge. Parrebbe dedursene, quindi, che l’obbligo della comunicazione sia esteso anche alle fatture relative ad operazioni “fuori campo” per carenza del presupposto oggettivo (per esempio, cessione di aziende o di terreni non edificabili).

La medesima codifica della “natura” dell’operazione va utilizzata in fase di comunicazione delle fatture ricevute, con la specificazione che, relativamente alle operazioni soggette al regime dell’inversione contabile (sigla N6), il cessionario/committente, debitore dell’imposta, dovrà valorizzare anche i campi “imposta” e “aliquota”.

Soggetti particolari. Come detto, le uniche eccezioni di carattere soggettivo riguardano gli agricoltori marginali in regime di esonero Iva operanti nelle zone montane ed i contribuenti forfetari/minimi, i quali sono dispensati dall’invio della comunicazione. Tutti gli altri soggetti passivi dell’Iva sono tenuti all’adempimento al verificarsi dei presupposti oggettivi sopra descritti: emissione di fatture, ricezione e registrazione di fatture o bollette doganali, eccettuate le fatture veicolate dal Sdi. In applicazione di tali criteri, pertanto:

– le pubbliche amministrazioni dovranno trasmettere le fatture emesse, sempre che non siano state indirizzate (mediante il Sdi) ad altre pubbliche amministrazioni, mentre non dovranno trasmettere le fatture ricevute (necessariamente) attraverso il Sdi;

– gli enti in regime speciale ex legge n. 398/91 dovranno trasmettere soltanto le fatture emesse (eccettuate quelle veicolate dal Sdi), ma non quelle ricevute, in quanto non soggette a registrazione

– gli agricoltori marginali in regime di esonero Iva, non operanti in zone montane, dovranno trasmettere soltanto le autofatture emesse dai propri cessionari, in quanto assimilate alle fatture emesse, ma non le fatture ricevute, per le quali non vi è obbligo di registrazione.

Franco Ricca