19.10.2016

Fatture false, sequestro limitato

  • Il Sole 24 Ore

L’intervento sui beni deve essere commisurato al profitto del reato
Per il reato di emissione di fatture false, è illegittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca commisurato al beneficio fiscale conseguito dall’utilizzatore dei documenti. Occorre infatti, che sia dimostrato il profitto, costituito dal compenso ricevuto dall’emittente. Ad affermare questo importante principio è la Cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 43952 depositata ieri.
Nei confronti di due contribuenti veniva disposto un sequestro preventivo per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Più precisamente l’amministratore di una società e il relativo coniuge erano accusati di aver emesso fatture false per consentire l’evasione a terzi. La misura cautelare veniva disposta fino a concorrenza dell’imposta evasa dal soggetto che aveva ricevuto le predette fatture. Il provvedimento, impugnato dagli interessati, veniva annullato dal Riesame secondo il quale chi aveva emesso la fattura era estraneo al profitto del reato. La Procura ricorreva così in Cassazione.
I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato che le fatture per operazioni inesistenti vedono coinvolti due soggetti: l’impresa che emette i documenti e il soggetto che le riceve e registra nella propria contabilità, beneficiando di un risparmio di imposta. L’articolo 9 del Dlgs 74/2000 esclude che i due possano essere puniti a titolo di concorso, con la conseguenza che occorre verificare il profitto del reato in capo a ciascuno.
L’utilizzatore consegue un profitto pari al risparmio di imposta, mentre l’emittente lo consegue ove ricevesse un compenso per l’emissione delle fatture. Non è quindi possibile, dovendosi escludere il concorso, che l’emittente i documenti subisca un sequestro finalizzato alla confisca del possibile profitto del reato, pari al vantaggio economico conseguito dall’utilizzatore delle fatture, atteso che i due profitti sicuramente non coincidono. In capo al soggetto emittente, quindi, è possibile il sequestro solo ed esclusivamente per il profitto, ossia il compenso, conseguito per il suo “servizio”.
La Suprema corte, richiamando alcuni precedenti, ha peraltro rilevato che in tema di reati tributari, la confisca per equivalente del profitto del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non può essere disposta qualora dalla commissione della condotta non derivi un effettivo risparmio di imposta né per l’emittente né per il destinatario dei documenti fittizi (sentenza 48104/2013). Ne consegue così che per la misura cautelare non possono esistere automatismi di sorta, poiché il profitto non necessariamente coincide con il beneficio fiscale realizzato dall’utilizzatore. A ciò si aggiunga che, essendo escluso il concorso tra i soggetti, il profitto tantomeno può corrispondere all’importo delle fatture emesse. Nella specie, mancavano gli elementi volti a individuare il citato profitto in capo all’emittente le fatture, atteso che non c’erano prove che agli indagati fosse stata “restituita” l’imposta evasa dal terzo o fossero stati erogati compensi.
La Cassazione ha quindi concluso affermando che per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell’emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall’utilizzatore delle fatture medesime, poiché la norma esclude espressamente il concorso reciproco tra chi emette il documento e chi lo utilizza. Ne consegue che la misura cautelare può essere eseguita solo nella misura del profitto pari al compenso conseguito per l’emissione delle fatture, tuttavia da dimostrare in sede di sequestro.
La decisione conferma l’orientamento già espresso in tal senso dalla giurisprudenza di legittimità (sentenza 35459/2016). In effetti, per il reato di emissione di fatture false, non è di semplice individuazione il profitto e, nella maggior parte dei casi, è identificato nell’Iva o, più in generale, nel beneficio fiscale conseguito dall’utilizzatore. Il chiarimento, quindi, diviene fondamentale, poiché occorrerà che il Pm giustifichi la misura cautelare documentando il profitto ritenuto conseguito dall’emittente.

Laura Ambrosi