09.03.2016

Fatture false, prove forti

  • Italia Oggi

In un processo penale per utilizzo di fatture false l’onere di provare l’inesistenza delle operazioni grava sempre sull’accusa. Gli indizi, ancorché gravi, precisi e concordanti come richiesto dalla legge, devono «corrispondere a dati di fatto certi», essere «non equivoci» e devono «convergere verso l’identico risultato», con la conseguenza che in mancanza anche solo di uno di questi elementi «non possono assurgere al rango di prova idonea a fondare la responsabilità penale». Questo il verdetto espresso dalla terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 9448/16 di ieri, che ha annullato una sentenza della Corte d’appello di Potenza.

Il caso vedeva coinvolti due soggetti, legali rappresentanti di altrettante imprese, finiti sotto processo per reati tributari: uno per avere emesso fatture ritenute dal pm fasulle (in quanto riferite a operazioni inesistenti) e l’altro per avere esposto tali costi in dichiarazione dei redditi, portando quindi gli oneri in deduzione dal reddito imponibile.

Secondo il collegio di legittimità, però, l’impianto accusatorio (assenza di un contratto scritto per le annualità successive alla prima, mancanza di una contabilità mensile delle prestazioni e nessun elemento valido fornito in contraddittorio dagli indagati) si rivela debole, in quanto «la circostanza che i prevenuti non abbiano essi spiegato il contenuto delle attività commerciali sottese alle fatture ipoteticamente inesistenti ( ) porterebbe a un’inammissibile inversione dell’onera della prova». È invece la pubblica accusa a dovere «addurre gli elementi, convincenti, idonei a dimostrarne la fittizietà».