15.04.2019

E-fattura, è conto alla rovescia

  • Italia Oggi

Si avvicina la liquidazione Iva del primo trimestre con i nuovi obblighi di fatturazione elettronica. Con la fine del primo trimestre del nuovo anno, infatti, per molti piccoli contribuenti, si entra nel vivo con la prima scadenza Iva del prossimo 16 maggio. Ai sensi dell’art. 10, comma 1 del dl 119/2018, non verrà applicata la disciplina sanzionatoria dell’articolo 1, commi 3 e 6 del dlgs 127/2015, per i contribuenti trimestrali, nel caso di emissione della fattura elettronica nei termini per far concorrere l’Iva nella liquidazione di periodo.I giorni che ci separano dal 16 maggio rappresentano sia un periodo di adeguamento per coloro che ancora non si sono attrezzati rispetto ai nuovi obblighi di fatturazione, sia un momento di riflessione per gli addetti ai lavori sulla evoluzione di normativa e prassi avvenuta tra fine 2018 e inizio 2019.

Le principali modifiche normative hanno novellato il decreto legislativo n. 127/2015 e il dpr 633/1972 con l’obiettivo di aggiornare la normativa esistente alle nuove modalità di emissione della fattura. Non sono mancate le criticità con riferimento alla gestione del flusso di dati. Oltre ai predetti aspetti ci sono state anche problematiche dovute all’incertezza generata dalle modifiche normative, come nel caso degli operatori sanitari, arrivate in ritardo rispetto all’intento di semplificazione del legislatore.

L’Amministrazione finanziaria è riuscita in parte a fornire delle risposte. Nella recente circolare n. 8/E del 10 aprile non sono stati chiariti i dubbi con riferimento alla gestione delle fatture elettroniche emesse dagli operatori sanitari dal 1° gennaio al 12 febbraio 2019, ovvero nel periodo antecedente all’entrata in vigore della legge di conversione del dl 135/2018 (c.d. decreto semplificazioni). Di seguito saranno descritte quindi le principali semplificazioni e criticità a oggi presenti con riferimento alla fatturazione elettronica.

Emissione e registrazione delle fatture elettroniche. Il decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. decreto fiscale), ha inserito nel nostro ordinamento alcune semplificazioni nella gestione dei documenti contabili in vista del debutto della fatturazione elettronica.

L’articolo 10, comma 1, prevede con riferimento al primo semestre 2019:

a) la non applicazione della disciplina sanzionatoria nel caso di emissione della fattura elettronica oltre il termine di cui all’art. 21, dpr 633/1972 ma, comunque, nei termini per far concorrere l’Iva indicata in fattura nella liquidazione di periodo;

b) l’applicazione delle sanzioni con una riduzione dell’80% nel caso in cui la fattura, emessa tardivamente, partecipi alla liquidazione periodica successiva al periodo di riferimento.

Per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile le disposizioni sub lettera a) e b) sono state rese applicabili fino al 30 settembre 2019.

L’articolo 11, comma 1, lettera a) inserisce tra le indicazioni che devono essere contenute nella fattura la data di effettuazione dell’operazione ex articolo 6 del dpr n. 633/1972, sempreché tale data sia diversa da quella di emissione della fattura. La ratio del nuovo obbligo consiste nell’individuare espressamente un riferimento temporale all’interno della fattura per il computo del nuovo termine di emissione di cui alla successiva lettera b) del medesimo articolo 11. La citata lettera b) dispone: «la fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6». La fattura elettronica, pertanto, si considera emessa se risulta trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione ex articolo 6 del dpr n. 633/1972.

Il medesimo articolo 11 al comma 2 dispone l’applicazione delle modifiche di cui al comma 1 a decorrere dal 1° luglio 2019, ovvero dal momento in cui cessano le attenuanti introdotte in ambito sanzionatorio previste per il primo semestre 2019 dall’articolo 10.

L’articolo 12, comma 1 sostituisce interamente il comma 1 dell’articolo 23 del decreto Iva modificando i termini di annotazione di tutte le fatture emesse. Il termine di registrazione non decorre più dalla data di emissione della fattura bensì dal mese di effettuazione dell’operazione in quanto la norma novellata prevede che la registrazione debba essere effettuata «entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni».

L’articolo 13, comma 1, lett. a) novella il comma 1 del citato articolo 25 del decreto Iva eliminando l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti. Nel novellato comma 1 viene mantenuto il solo obbligo di annotazione in apposito registro. La successiva lettera b) del comma 1 elimina al secondo comma del citato articolo 25 del decreto Iva le parole «il numero progressivo ad essa attribuito». Tale intervento risulta coerente con la nuova versione del comma 1 del medesimo articolo 25. Venendo meno l’obbligo di numerazione degli acquisti di conseguenza viene eliminato il concetto di numero progressivo attribuito alla fattura al momento della registrazione contabile.

Le tempistiche per l’esercizio della detrazione dell’Iva. Il c.d. decreto fiscale con l’articolo 14, comma 1 interviene sulla disciplina della detrazione Iva, con riferimento alle liquidazioni mensili, integrando la disciplina concernente le dichiarazioni e i versamenti periodici Iva. La novella stabilisce che sempre entro il giorno 16 di ogni mese, può essere esercitato il diritto alla detrazione relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione. Tale disposizione non si applica ai documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Per tali documenti rimane in vigore la possibilità prevista dal medesimo articolo 19, comma 1 del decreto Iva di esercitare il diritto alla detrazione «al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto». In questo caso il contribuente può annotare il documento in un’apposita sezione del registro acquisti entro il termine di invio della dichiarazione Iva del 30 aprile e la relativa imposta sarà computata nel saldo della medesima dichiarazione.

Semplificazioni per le Asd. L’art. 10, comma 1 del dl 119/2018 ha escluso dall’ambito applicativo della fatturazione elettronica le associazioni sportive senza scopo di lucro che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali per un importo non superiore a 65 mila euro. Nel caso di proventi superiori alla predetta soglia le associazioni sono comunque esonerate dall’emissione della fattura elettronica, ma assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta. Inoltre, il comma 2, del citato art. 10 aveva inizialmente previsto per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità stipulati dalle predette Asd che gli obblighi di fatturazione elettronica dovessero essere adempiuti dai cessionari. Tale comma 2 è stato successivamente abrogato dall’art. 1, comma 56 della L. 145/2018 (Manovra 2019).

Dario Fiori* *consulente del lavoro e dottore commercialista