11.05.2020

Fase 2, tre gruppi di attività da assicurare per la ripartenza

  • Il Sole 24 Ore

Le amministrazioni pubbliche, a partire dai Comuni, sono chiamate a rivedere l’elenco dei procedimenti che hanno un carattere urgente, in modo da assecondare la “ripartenza” dell’economia del Paese. È questa l’indicazione di maggiore rilievo che viene dalla direttiva della Funzione pubblica n. 3 (Sole 24 Ore del 5 maggio), alla quale i singoli enti – con propri provvedimenti adottati dagli organi di governo per i criteri generali e con operative determinazioni dirigenziali – devono dare concreta attuazione.

Le Pa devono continuare a svolgere le attività indifferibili e quelle che possono essere effettuate in lavoro agile, così da limitare gli spostamenti dei propri dipendenti e degli utenti: questo vincolo di carattere generale continua a permanere anche nella «fase 2», per come indicato dal Dpcm del 26 aprile.

Le attività indifferibili vanno individuate dalle singole amministrazioni. Sono costituite in primo luogo da quelle necessarie per garantire lo svolgimento delle attività tese a contrastare la diffusione del Covid-19: nei Comuni, ad esempio, l’esercizio dei compiti di controllo da parte dei vigili e le attività dei servizi sociali per aiutare coloro che vivono in condizioni di indigenza.

Vi sono poi le attività essenziali, vale a dire quelle che devono essere garantite anche durante gli scioperi, sulla base delle previsioni dettate dalla legge 146/1990 e dagli specifici contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono strettamente connesse le attività che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (a partire da quelli dell’11 marzo e del 26 aprile) hanno giudicato necessarie anche in questa fase di emergenza: basti ricordare, ad esempio, le dichiarazioni di nascita e di morte, la raccolta e smaltimento dei rifiuti, la distribuzione dell’acqua, la depurazione, eccetera. Vi sono, inoltre, le attività necessarie per garantire il funzionamento della macchina organizzativa: basti pensare ai centri informatici, agli acquisti, ai provveditorati, eccetera.

Le ultime attività sono costituite da quelle necessarie per assicurare la conclusione dei procedimenti cui non si applica la sospensione dei termini e/o che le singole amministrazioni qualificano come urgenti, anche con riferimento alla maturazione del silenzio assenso.

Il primo gruppo è individuato direttamente dal legislatore: stipendi, pagamenti e contributi. Il secondo dev’essere individuato dalle singole amministrazioni, anche sulla base delle richieste dei cittadini e/o delle imprese.

In questo ambito, spiega la direttiva n. 3 della Funzione pubblica, si deve tenere particolarmente conto di quelli che sono connessi alla ripresa delle attività produttive; e l’attenzione va ovviamente al di là di quelli su cui è già intervenuto lo stesso legislatore nella conversione del Dl 18/2020.

È evidente che l’attenzione va ai procedimenti di competenza degli Sportelli unici per le attività produttive e a quelli per il rilascio dei permessi edilizi. In tale ambito occorre individuare anche i procedimenti per i quali è prevista la formazione del silenzio assenso e per i quali, quindi, si devono mantenere gli ordinari tempi di conclusione: con riferimento, in primo luogo, alle varie forme di Dia e di Scia.

La competenza di indicare quali sono i procedimenti urgenti è della giunta, quanto meno nelle sue linee essenziali e nei criteri direttivi, fermo restando che la formazione dell’elenco concreto appartiene alla competenza dei singoli dirigenti. Il ruolo del sindaco è invece essenziale nell’individuazione, quanto meno in termini generali e ferma restando la concreta attribuzione ai singoli dirigenti, delle attività che hanno un carattere indifferibile. Questo ruolo va esercitato attraverso lo strumento dell’ordinanza.