03.11.2014

Falso in bilancio, avvocati spaccati sul suo ripristino

  • Italia Oggi

«Voglio portare ad approvazione entro fine anno le norme sul contrasto alla criminalità economica, ossia la reintroduzione del falso in bilancio, l’introduzione di autoriciclaggio e confisca per sproporzione, e l’istituzione di una giornata dedicata alle vittime della mafia».

Questo l’impegno preso pochi giorni fa dal guardasigilli Andrea Orlando nel suo intervento a «Contromafie», gli stati generali dell’antimafia organizzati dall’associazione Libera di don Ciotti, che si sono svolti a Roma.

Ma sul falso in bilancio, fattispecie reintrodotta dal governo nel ddl presentato questa estate intitolato «Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti», gli avvocati esprimono qualche perplessità.

«In linea di principio l’inasprimento dell’impianto sanzionatorio in materia di falso in bilancio, non può che essere salutato favorevolmente, per la ragione obiettiva di rappresentare un fattore di contrasto all’illegalità economica e per la ragione politica di conferire all’Italia un elemento di reputazione internazionale» spiega Ermanno Cappa, name partner dello Studio Legale Cappa & Associati, che aggiunge: «Il falso in bilancio costituisce un illecito odioso, che mina la credibilità stessa del sistema economico, non v’è dubbio che vada severamente punito; tuttavia, il principio deve fare i conti con una atavica criticità: la circostanza, cioè, che le norme di contrasto all’illegalità economica finiscono talvolta per abbattersi su soggetti i quali, con la vera illegalità economica, poco hanno a che fare.

Bisogna saper distinguere e l’ordinamento giuridico deve sforzarsi di distinguere, onde evitare che la sanzioni penali per falso in bilancio si abbattano sulle nostre imprese sane, che talvolta possono anche commettere errori, lasciando magari impunita le imprese mafiose che, dal loro punto di vista, errori non ne commettono».

«Nella proposta governativa sembra prevista, di regola, la perseguibilità d’ufficio, così da rafforzare il contrasto a reati che, come la corruzione o quelli tributari, sono sovente occultati da false comunicazioni sociali», commenta il penalista Carlo Baccaredda Boy. «Giudico positiva l’eliminazione delle cause di non punibilità, ma non di quelle relative alle poste valutative, che riattualizzerebbe il rischio – scongiurato dall’intervento normativo del 2003 – di processi complessi e dall’esito incerto, aventi ad oggetto per esempio contestazioni di falsità relative a fondi rischi o a valori immateriali come l’avviamento. Decisamente migliorato il testo dell’art. 25-ter d.lgs. n. 231/01».

Secondo Ciro Pellegrino, parter dello Studio Legale Pellegrino, «sembra si torni alla disciplina pre-2002, con la previsione di due ipotesi delittuose corrispondenti. L’eliminazione delle soglie di punibilità, la procedibilità d’ufficio, nonché il prolungamento dei termini di prescrizione mirano a facilitare l’accertamento delle condotte in sede giudiziaria.

Il legislatore, riformulando la fattispecie in termini di reato di pericolo concreto, anziché di danno, rimette al giudice la valutazione sulla rilevanza penale della falsità, che sussiste ove l’esposizione di informazioni false o l’omissione di informazioni dovute siano poste in essere «in modo concretamente idoneo ad indurre in inganno i destinatari» sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui appartiene.

In tal modo, spetta al giudice, quale soggetto chiamato dal nostro ordinamento ad applicare la legge, l’apprezzamento in merito all’offensività della condotta di falsità».

Contrario alla reintroduzione della fattispecie penale è invece Emilio Battaglia, partner dello studio Cms. «Credo che l’inasprimento del reato di falso in bilancio, nell’attuale momento storico, non si innesti nel solco delle riforme di cui tanto si parla, quanto piuttosto in quello di una cultura eccessivamente sanzionatoria e anti-industriale che non può che danneggiare la crescita delle imprese che operano nel nostro Paese» attacca Battaglia.

«Il ritorno alla penalizzazione del falso in bilancio, così come proposta, andrebbe a colpire in maniera eccessiva le imprese non quotate, in cui il danno alla trasparenza dell’informazione societaria e alla integrità dei mercati dovrebbe rilevare sotto il profilo essenzialmente fiscale. D’altronde non è difficile immaginare che le novità che la riforma propone di introdurre, tra cui la eliminazione delle cause di non punibilità, l’aggravamento del trattamento sanzionatorio nonché la perseguibilità d’ufficio del reato, legittimerebbe una sorta di penalizzazione a tappeto, che avrebbe indubbie ripercussioni non soltanto sulla efficienza del sistema giudiziario, andando ad intasare i Tribunali, in primis le Procure, ma anche e soprattutto sulla ripresa economica» conclude.

Per Francesco Manara, partner del dipartimento corporate di Pavia e Ansaldo, «il recupero di «effettività repressiva» che il Consiglio dei Ministri si è posto quale obiettivo della riforma sul falso in bilancio appare un lodevole tentativo di dare una nuova centralità al tema della trasparenza. L’introduzione di un sistema meno tollerante sul falso in bilancio tuttavia non può costituire, se considerato singolarmente, uno strumento sufficiente per risolvere un problema che oggi si manifesta ad ogni livello con conseguenze di vario tipo. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario uno sforzo ulteriore. Far sì che l’applicazione delle norme sul falso in bilancio avvenga in modo costante e rigoroso e che a tale scopo siano messe a disposizione della giustizia le risorse e gli strumenti utili in tal senso. Solo così sarà possibile affermare nella coscienza collettiva il necessario grado di certezza circa l’applicazione delle norme in questione; una certezza che dovrebbe auspicabilmente fungere da elemento propulsivo di un cambiamento che abbia l’obiettivo di formare un terreno solido sul quale le nostre imprese possano trasparentemente fondare la loro concorrenza».

«Pare del tutto ragionevole la scelta del Governo di rivitalizzare un reato che nasconde spesso realtà criminali particolarmente insidiose, che vivono grazie alla formazione di fondi neri», commenta il penalista Marcello Elia. «La disciplina oggi vigente, grazie anche alla prescrizione breve delle contravvenzioni, aveva reso il falso in bilancio sostanzialmente disapplicato, tanto da non rinvenirsi, nei repertori di giurisprudenza, precedenti che abbiano ad oggetto episodi di false comunicazioni sociali, se non abbinati al ben più grave delitto di bancarotta.

Tuttavia, il testo del nuovo disegno di legge anti-corruzione lascia una davvero eccessiva discrezionalità agli inquirenti e agli organi giudicanti (oltre ad essere contraria al principio di tassatività della norma penale). È l’ipotizzata non punibilità del fatto qualora le falsità o le omissioni non determinino un’alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica a suscitare perplessità, dal momento che non vengono previsti i parametri a cui fare riferimento (se non una soglia al di sotto della quale la condotta non costituisce reato). Tale carenza sommata alla procedibilità d’ufficio (fatta eccezione per le società più piccole) e alla previsione di sanzioni davvero eccessive ed immotivate, apre potenzialmente le porte alla punibilità di ipotesi di falso in bilancio lievi o addirittura bagatellari».

Di opinione diversa Luca Basilio, of counsel responsabile del team di diritto penale dell’economia dello studio Simmons & Simmons, secondo il quale, sebbene non sia ancora disponibile un articolato preciso delle novità che si vorrebbero introdurre sul falso in bilancio, «la reintroduzione in sé di una fattispecie penale in questa materia è salutata positivamente». «Alcune indicazioni e auspici in tal senso emergevano persino dal recente rapporto sullo stato della normativa in tema di anticorruzione presentata alcuni mesi or sono dalla Commissione europea.

Ciò detto, reputo positiva questa linea di sviluppo della disciplina dal momento che ritengo sia interesse di tutti gli imprenditori che operano nella legalità, e del sistema concorrenziale di un paese, poter contare su strumenti informativi, quali sono i bilanci delle imprese, chiari e fedeli, punendo chi ne stravolga il contenuto.

Aggiungo che punire penalmente il falso in bilancio costituisce un elemento che dovrebbe aiutare a ricreare le condizioni di fiducia e di attrattività a livello nazionale e internazionale in un momento economicamente non facile».

Secondo Stefano Morri, fondatore dello studio Morri Cornelli e Associati, «ci si chiede come gli investitori stranieri potrebbero percepire questo ritorno al passato e, in particolare, come potrebbero interpretare questa chiara sfiducia sulla capacità del mercato di esercitare un controllo più efficiente rispetto a quello penale. Da non trascurare poi i possibili effetti sulla capacità del mercato italiano di trattenere figure manageriali di valore, considerato il rischio penale complessivo per chi redige un bilancio e per chi ne esercita il controllo. In tal senso, il giudizio definitivo sulla riforma dipenderà anche dalla permanenza delle ipotesi di esclusione di punibilità nei casi di alterazioni di scarsa rilevanza».