20.02.2017

Fallimento anche dopo il sequestro

  • Italia Oggi

La Cassazione, pronunciandosi per la prima volta sul tema, ha ritenuto ammissibile la dichiarazione di fallimento di una società anche se l’intero patrimonio è già stato sottoposto a sequestro disposto in sede di misure di prevenzione (sentenza n. 608/2017).

La Cassazione, quindi, non aderisce all’indirizzo della Corte d’appello di Bari secondo la quale «sussisteva una radicale incompatibilità del fallimento con le misure di prevenzione penale la cui natura reale aveva attinto la società e tutti i suoi beni, così non residuando spazio per una concorrente liquidazione comune in capo al curatore».

In altri termini i giudici di legittimità ritengono che la circostanza che oggetto della misura di prevenzione siano stati tutti beni costituenti il patrimonio della società, fa sì che la loro gestione doveva essere devoluta a tale procedimento, per tale motivo non diviene inammissibile la dichiarazione di fallimento della stessa e, qualora questa sia stata pronunciata non ne comporta la revoca.

I giudici di legittimità prendono anche in considerazione la disposizione della legge fallimentare che stabilisce la chiusura del fallimento «quando nel corso della procedura si accerta che la prosecuzione non consenta di soddisfare neppure in parte i creditori concorsuali», disponendo così la chiusura del fallimento anche per mancanza di attivo.

Inoltre, nella sentenza si evidenzia che il Codice antimafia non prevede la revoca, ma la chiusura del fallimento qualora nella massa attiva vi siano soltanto beni già sottoposti a sequestro. Tra l’altro, una regola simile è disposta anche nell’ipotesi che il sequestro o la confisca siano successivi al fallimento.

Nel caso di specie la Cassazione rileva che i giudici di merito nel valutare l’ammissibilità della dichiarazione di fallimento avrebbero dovuto considerare non soltanto i beni che componevano il patrimonio della società ma anche le eventuali azioni che il curatore avrebbe potuto esperire per integrarlo.

La sentenza afferma, inoltre, che «alla natura cautelare e provvisoria della citata misura preventiva patrimoniale, una volta emanata, non potrebbe annettersi un limite impeditivo assoluto alla instaurazione del comune concorso fallimentare».

Lucia Prete