04.11.2020

Fallimenti verso un nuovo stop

  • Italia Oggi

Riforma dei fallimenti in G.U. ma già si studia un nuovo blocco a causa della pandemia. Il decreto correttivo al dlgs 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Ccii) sarà pubblicato domani, 5 novembre in Gazzetta Ufficiale. Ma le novità che entreranno in vigore il 1° settembre 2021 non convincono del tutto soprattutto in funzione della gestione della situazione emergenziale Covid-19. Tanto che allo studio, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, sembra esserci una nuova ipotesi di stop alle procedure.

I numeri fanno paura

Il tutto va considerato alla luce del tragico scenario tracciato anche dal rapporto Cerved 2020, presentato ieri al forum telematico OsservItalia. La bilancia commerciale ha portato ad un crollo di oltre 50 miliardi di euro di esportazioni con la conseguenza che si è appesantito il fardello dell’11% delle pmi che risultava già a rischio fallimento nel 2019. Ora la riduzione dei ricavi 2020, attestata a -11%, rende possibile un’impennata delle imprese che potrebbero chiudere i battenti. Secondo una ricerca svolta prima della seconda ondata della pandemia che ha colpito l’Europa da settembre 2020, le insolvenze delle imprese a livello globale aumenteranno del 26% quest’anno.

Le misure del decreto liquidità

Il rischio di default delle imprese era già stato affrontato dal governo con il decreto liquidità (dl 23/2020, convertito in legge 40/2020), introducendo lo stop temporaneo alla procedibilità delle istanze di fallimento a cura dell’art. 10, comma 1 e la possibilità di attivare il concordato preventivo con riserva senza concordato. Uno strumento ibrido, né procedura concorsuale né strumento stragiudiziale puro, che prevede il deposito della domanda di concordato in bianco ex art. 161, comma 6, legge fallimentare, convertibile in un piano attestato di risanamento ex art. 67, terzo comma lett. d), legge fallimentare (rd 267/42) da pubblicare al registro imprese. Uno strumento che non ha però fatto presa sulle aziende e sui loro consulenti.

Nuove misure allo studio

Sul tavolo dei ministeri competenti (economia e giustizia) c’è l’introduzione di un nuovo blocco delle dichiarazioni dei fallimenti. I dicasteri stanno valutando proposte per fare entrare immediatamente in vigore alcune nuove soluzioni delle crisi aziendali previste dal dlgs 14/2019, appena corrette e modificate dal decreto correttivo approvato dal consiglio dei ministri del 18 ottobre scorso (si veda ItaliaOggi del 20 ottobre). Le disposizioni allo studio riguardano misure specifiche per l’introduzione di strumenti che favoriscano la ristrutturazione dei debiti e la continuità aziendale, per aumentare le opportunità e la fiducia degli imprenditori che intendono resistere nella situazione pandemica cercando di salvare le loro aziende. In particolare sembra si stia valutando come e se attivare da subito gli accordi di ristrutturazione agevolati e ad efficacia estesa di cui agli art. 60 e 61 del Ccii, che permetterebbero di contrastare comportamenti opportunistici dei piccoli creditori, ovvero introdurre la modifica delle norme vigenti sul concordato preventivo e accordi di ristrutturazione in materia di moratoria dei crediti privilegiati, con estensione da 2 a 5 anni della moratoria. E anche misure per agevolare l’acquisizione di finanza nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione, con previsione di una specifica attestazione conforme alla situazione emergenziale, per assicurare la prededucibilità del credito del finanziatore, nonché introdurre una o più disposizioni che rendano possibile e agevolata la partecipazione ad appalti pubblici. Come da più parti segnalato, le ipotesi prevederebbero, infine, di attivare sin d’ora la nuova disciplina delle procedure da sovraindebitamento di cui agli art. 6583 e 268-277 Ccii, l’istituto dell’esdebitazione di cui agli art. 278-283 Ccii, la disciplina degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo di gruppo di cui agli art. 284-286 Ccii e la previsione, per rendere più stabile la disciplina dei crediti prededucibili di professionisti e organismi di composizione della crisi, di cui all’artt. 6 lett. d), Ccii.