19.11.2015

Fallimenti, elusivo acquistare crediti scaduti da compensare

  • Il Sole 24 Ore
Fa abuso del diritto il debitore che acquista un credito scaduto verso il fallito dopo la dichiarazione di fallimento, allo scopo di compensarlo e di non versare al curatore quanto dovuto. È quanto deciso dal Tribunale di Monza con la sentenza n. 2915/2015 (Estensore, Albanese), che ha stabilito che in tali casi lacompensazione non può operare.
Nel caso deciso dal giudice monzese il debitore di una società fallita aveva stipulato con un terzo una cessione di credito grazie alla quale era divenuto creditore del fallito e, dopo avere subìto un decreto ingiuntivo che gli intimava il pagamento del debito, aveva proposto opposizione eccependo al curatore la compensazione con il credito del quale, nel frattempo, si era reso cessionario.
Il giudice, valutate le modalità di acquisto, con un corrispettivo pari al 10% del valore nominale del credito, accertata la stretta interconnessione tra la società cedente e quella cessionaria, entrambe amministrate dal medesimo soggetto, e verificato che la cessione era intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento ed in corrispondenza con la comunicazione ai creditori prevista dall’articolo 92 Legge fallimentare, ha ravvisato nel comportamento del debitore-cessionario un intento meramente elusivo della par condicio creditorum idoneo a dare luogo all’applicazione dei principi generali sull’abuso del diritto che si sono tradotti nella negazione del diritto di compensare.
La pronuncia, chiude in parte una delle più vistose crepe della legge fallimentare, la quale, all’articolo 56, secondo comma, vieta la compensazione in caso di acquisto del credito a titolo oneroso successivamente alla dichiarazione di fallimento o nell’anno anteriore, ma limitatamente ai crediti non scaduti. Perciò, ai debitori dei falliti è stato per lungo tempo consentito l’acquisto a basso costo di crediti scaduti, facilmente reperibili soprattutto nella platea dei creditori chirografari, con lo specifico fine di compensarli a danno della massa .
Nonostante molti tentativi di aggirare l’inconveniente, con interpretazioni analogiche del divieto, per lunghi anni la giurisprudenza ne ha negata l’estensione al caso dei crediti scaduti.
Con l’utilizzo dei principi generali dell’abuso del diritto, invece, si possono ora respingere almeno i tentativi elusivi più eclatanti, negando il diritto di compensare, come ha fatto il Tribunale di Monza, a chi si sia trovato ad essere creditore e debitore del fallito non già in una situazione normale e fisiologica (lo è ad esempio quella di chi divenga titolare del credito dopo la dichiarazione di fallimento nell’ambito di una comune cessione di azienda), ma, pur non essendo creditore, si sia messo in condizione di diventarlo al precipuo scopo di non essere costretto a pagare un debito, così avvantaggiandosi in termini economici, a danno della massa, dell’acquisto del credito a prezzo ridotto rispetto al valore nominale.