16.10.2014

Fallimenti da decidere in 5 anni

  • Il Sole 24 Ore

Il ministero della Giustizia deve risarcire i creditori coinvolti in una procedura fallimentare troppo lunga, che eccede cioè i cinque anni (sette per le procedure più complicate). La seconda sezione civile della Cassazione, con sentenza 21849/14 depositata ieri, condanna il ministero anche a rifondere le spese dell’intero giudizio. La vicenda trae origine dal ricorso depositato, nel novembre del 2011 presso la Corte di Appello di Potenza, da alcuni creditori che chiedevano la condanna del ministero della Giustizia al pagamento del danno non patrimoniale, derivato dalla irragionevole durata della procedura di fallimento di una Spa, dichiarato dal Tribunale di Lecce nell’ottobre del 1993, e non ancora concluso alla data della domanda.
La Cassazione ripercorre gli orientamenti in materia di irragionevole durata della procedura fallimentare, assunti dalla Suprema Corte anche in funzione dei principi stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
1) La durata ragionevole delle procedure fallimentari può essere stimata in cinque anni per quelle di medie difficoltà, elevabile fino a sette anni allorquando il procedimento si presenti particolarmente complesso in relazione all’elevato numero di creditori coinvolti, alla natura dei beni da liquidare, alla proliferazione dei giudizi connessi alla procedura oppure alla pluralità delle procedure interconnesse (Cassazione 8468 del 2012);
2) l’inizio della procedura rilevante ai fini dell’equa riparazione alla procedura di fallimento decorre dalla data della domanda di insinuazione al passivo del creditore (Cassazione 2207 del 2010 e 20732 del 2011);
3) il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (secondo cui la quantificazione del danno non patrimoniale, deve essere, di regola, non inferiore a 750 euro per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a mille per quelli successivi); permane tuttavia in capo al giudice, la possibilità di discostarsene in misura ragionevole e motivata (Cassazione 18617/ 2010 e 17922/2010);
4) la Cassazione, relativamente ai giudizi amministrativi protrattisi oltre 10 anni, è solita liquidare un indennizzo che, rapportato su base annua, corrisponde a circa 500 euro per la durata del giudizio. Tale criterio di liquidazione è stato elaborato dalla Cedu (decisioni Volta et autres c. Italia del 16 marzo 2010 e Falco et autres c. Italia del 6 aprile 2010) ed è stato recepito dalla giurisprudenza della Cassazione (per tutte sentenza 14753/2010);
5) le disposizioni del Dl 83 del 201,2 convertito dalla legge 134/2012, che hanno modificato la legge 81/2009, si applicano ai ricorsi depositati dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione, ovvero dall’11 settembre 2012. Le disposizioni del Dl 83/2012 hanno stabilito che l’indennizzo per l’ingiustificata durata della procedura fallimentare non può comunque superare il valore della causa presupposta.