Strada obbligata per il modello F24 a saldo zero: dal 1° ottobre, le deleghe dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Per le compensazioni con saldo positivo e per i versamenti di importo superiore a 1.000 euro, il contribuente potrà invece avvalersi anche degli intermediari convenzionati, fermo restando il canale telematico.
Lo stabilisce l’art. 11 del dl n. 66/2014, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014, pubblicata lo stesso giorno nella G.U. n. 143.
Le novità sono state introdotte nel quadro delle misure volte al contenimento dei costi della riscossione dei tributi mediante riduzione dei compensi di intermediazione, con l’obiettivo di risparmiare, rispetto al 2013, il 30% nell’anno in corso e il 40% l’anno a partire dal 2015.
I vincoli sul modello F24
Il comma 2 dell’art. 11 prevede che a decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando «i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia» (per esempio, l’obbligo di avvalersi dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per la trasmissione delle deleghe di versamento recanti compensazioni dei crediti Iva per importi superiori a 5.000 euro annui, previsto dall’art. 37, comma 49-bis, del dlgs n. 241/97), i versamenti unitari di cui all’art. 17, dlgs n. 241/97, cioè quelli effettuati mediante le deleghe unificate modello F24, dovranno essere eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline) nel caso in cui, per effetto delle compensazioni di crediti, il saldo finale della delega sia uguale a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia e dagli intermediari della riscossione convenzionati (per esempio, banche) qualora siano effettuate compensazioni di crediti e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia e dagli intermediari della riscossione convenzionati qualora il saldo finale da versare sia superiore a 1.000 euro.
In pratica, i contribuenti potranno presentare direttamente agli sportelli degli intermediari soltanto le deleghe di importo fino a 1.000 euro, sempreché la delega non contenga compensazioni.
Al di fuori di tale ipotesi, l’F24 dovrà essere inviato obbligatoriamente per via telematica, con l’ulteriore vincolo dell’uso esclusivo dei servizi dell’Agenzia per le deleghe «a saldo zero».
In sede di conversione è stato soppresso il comma 3, che disciplinava la trasmissione, da parte dei soggetti abilitati, delle deleghe di terzi attraverso i servizi telematici degli intermediari.