08.05.2014

Espropriazioni immobiliari. I limiti solo per Equitalia

  • Italia Oggi

Sono, quindi, legittime le espropriazioni degli immobili già pignorati alla data di entrata in vigore del 69/2013 (decreto del Fare). Questi i chiarimenti forniti dal sottosegretario all’economia Enrico Zanetti, nel corso del question time che si è svolto, ieri, in Commissione finanze alla Camera, in risposta all’interrogazione presentata da Giovanni Paglia (Sel).

Nel dettaglio, la richiesta avanzata mirava a conoscere le motivazioni alla base delle procedure di espropriazione condotte da Equitalia su immobili già pignorati, nonostante l’entrata in vigore dell’art. 52 del dl 69/2013. La norma, infatti, prevedeva che non dovesse «essere dato ulteriore corso alle espropriazioni immobiliari pendenti alla data di entrata in vigore del dl n. 69 se: l’immobile espropriato è l’unico di proprietà del debitore ed è adibito a uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente; se l’importo del credito complessivo per ci si procede non supera 120 mila euro; se non è stata iscritta preventivamente l’ipoteca di cui all’art. 77 del dpr 602/1973 o non sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione della stessa senza che il debito sia estinto». A tal proposito, Zanetti ha fatto presente come, «non solo alla data di conversione in legge del dl 69 non è stata disposta alcuna deroga al divieto di retroattività della legge, ragion per cui sono da ritenersi leciti gli interventi di espropriazione effettuati da Equitalia, ma anche e soprattutto che il dl 69 non ha in alcun modo introdotto un divieto assoluto e generalizzato di promuovere l’azione esecutiva. Con il dl 69, infatti», ha concluso il sottosegretario, «sono stati solo posto dei limiti all’azione da parte dell’agente della riscossione, lasciando tra l’altro, a quest’ultimo, la facoltà di intervenire sempre e comunque nell’azione esecutiva promossa da altro creditore».