23.06.2021

Esecuzioni immobiliari, bocciate le proroghe dei rilasci

  • Il Sole 24 Ore

Saranno liberate le case pignorate e occupate a titolo di abitazione principale (di regola dall’ex proprietario). La Corte costituzionale, con sentenza 128/2021, depositata ieri, ha dichiarato illegittimo l’articolo 13, comma 14, del Dl 183/2020, che prevede che «All’articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2021”». L’articolo 54 ter richiamato, infatti, disponeva il blocco di «ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare (…), che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore», in origine sino al 30 ottobre 2020, poi al 31 dicembre 2020, al 30 giugno 2021 e infine al 30 settembre e 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati, rispettivamente, dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020 e dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021).

Le motivazioni

La sentenza, seguita alla rimessione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 31 gennaio 2021 (il Tribunale di Piacenza ne aveva fatta una analoga il 24 maggio), ha tenuto conto di gran parte delle osservazioni del giudice siciliano. «Anche nell’ipotesi in cui sia in discussione il diritto all’abitazione del debitore esecutato – si legge nella sentenza – la sospensione delle procedure esecutive può tuttavia essere contemplata dal legislatore solo a fronte di circostanze eccezionali e per un periodo di tempo limitato, e non già con una serie di proroghe, che superino un ragionevole limite di tollerabilità». E ancora «la norma censurata finisce con l’assicurare un plus di protezione al debitore esecutato». Quindi, ora vanno eseguiti tutti i rilasci rimasti in arretrato.

Gli immobili in affitto

La sentenza non incide, invece, sugli sfratti per morosità (la grandissima maggioranza di quelli convalidati). È dietro l’angolo la data del 1° luglio, da quel giorno possono riprendere anche le esecuzioni degli sfratti per morosità, fatta salva la graduazione prevista dal Dl Sostegni 41/2021 (articolo 40 ter). Scade infatti la dilazione generale, l’ultima dopo 15 mesi, concessa con l’articolo 13 del Dl milleproroghe 21/2021 lo scorso marzo.

Per l’altro motivo di rilascio, cioè la finita locazione, le esecuzioni sono riprese da tempo (il blocco totale era finito il 31 dicembre 2020) ma ora si dovrà rispettare questo nuovo calendario, che vale, dopo la sentenza della Consulta, solo per gli sfratti per morosità da locazione; va detto che anche per questa tipologia è pendente una rimessione alla Consulta dal Tribunale di Trieste (si veda il Sole 24 Ore del 7 maggio scorso). La norma originaria (Dl 18/2020), dopo i continui aggiornamenti, e in particolare dopo l’intervento del Dl 41/2021 afferma ora che la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per morosità degli immobili, anche ad uso non abitativo, è prorogata:

– al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;

– al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

I sindacati inquilini sono comunque insoddisfatti e preoccupati per la sentenza della Consulta, come l’Uppi, per la quale «si tratta di una decisione che agevola fortemente le pretese degli istituti bancari», mentre per Confedilizia «Il Governo e la maggioranza non attendano che la Corte costituzionale dichiari illegittime le disposizioni sul blocco degli sfratti».