04.12.2023

Energia, contributi alle imprese per compensare i rincari

  • Italia Oggi

Dal 1° gennaio 2024 le imprese energivore potranno ottenere un contributo a fondo perduto a parziale compensazione dei costi energetici sostenuti, in luogo del credito d’imposta finora riconosciuto dal governo per fronteggiare l’impennata dei prezzi dell’energia a causa del conflitto russo ucraino. Rientreranno nel novero dei soggetti beneficiari le imprese che nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza per ottenere l’agevolazione siano in possesso di determinati requisiti in termini di consumo energetico e che operano in settori a rischio più o meno elevato di rilocalizzazione. Secondo quanto stabilito dal decreto energia (dl 131/2023 convertito nella legge n. 169/2023), dall’anno prossimo viene quindi a cessare il regime di aiuto volto a sostenere le imprese energivore attraverso il meccanismo dei crediti d’imposta per essere sostituito da un’articolata disposizione che prevede percentuali di contributo variabili in funzione delle annualità a partire dal 2024 fino al 2028. Per quanto riguarda la componente energetica del gas metano naturale destinato alla combustione per usi civili e industriali, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 il decreto energia prevede che i relativi consumi continueranno a essere assoggettati a Iva 5%.

Requisiti delle imprese energivore. Il dl 131/2023 convertito nella legge 169/2023 (recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio), prevede l’accesso ai contributi dal 1° gennaio 2024 da parte delle imprese energivore che nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni hanno realizzato un consumo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rientrano in almeno una delle seguenti condizioni:

a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01: rientrano in questo ambito lavorazione di carne, di volatili, prodotti come latticini, cacao, cioccolata, caramelle, piatti pronti, alimenti per animali, esplosivi, colle, acciaio, metalli leggeri, ecc.

b) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01; rientrano in questo ambito imprese estrattive (gas naturale, minerali, sale, pietre ornamentali, ecc.), attività agricole e alimentari (produzione lavorazione di frutta olio, zucchero, malto, ecc.), attività di fabbricazione e lavorazione di pelli e tessuti (tappeti, tessuti a maglia, abbigliamento in pelle, ecc.), lavorazione del legno, fabbricazione e produzione di carta, cartone, prodotti farmaceutici e chimici, prodotti in plastica, in gomma, in vetro, fertilizzanti, sanitari, cemento, prodotti siderurgici, bulloneria, motocicli, cavi, apparecchiature elettriche, ecc..

c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, della riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore.

Potranno accedere alle agevolazioni anche le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un settore o sotto-settore che, seppur non ricompreso tra quelli di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della comunicazione medesima.

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in “difficoltà”.

Contributi. Le imprese energivore possono accedere ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico:

– con riferimento alle imprese di cui alla precedente lettera a), nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa (Val, ossia al lordo al costo dei fattori, ovvero Val a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette, più gli eventuali sussidi);

– con riferimento alle imprese di cui alla precedente lettera b), nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1% del Val dell’impresa;

– con riferimento alle imprese di cui alla lettera c), nella misura del minor valore:

1) per le annualità 2024, 2025 e 2026, contributo tra il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5% del Val dell’impresa;

2) per l’anno 2027, contributo tra il 55% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5% del valore aggiunto lordo del l’impresa;

3) per l’anno 2028, contributo tra l’80% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa.

Inoltre:

– qualora l’impresa di cui alla lettera b), copra almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio (di cui almeno il 10% assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. a), numeri 1) e 2.1), del dlgs 199/2021) il contributo è pari al minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa medesima;

– qualora l’impresa di cui alla lettera c), copra almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio (di cui almeno il 10% assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità) il contributo è pari, fino al 31 dicembre 2028, al minor valore tra il 35% della componente de gli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa medesima.

In ciascun anno, i contributi non potranno essere inferiori in ogni caso al prodotto tra 0,5 /Mwh e l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.

Vincoli. Le imprese che accedono alle agevolazioni sono tenute a effettuare la diagnosi energetica (di cui all’art. 8, dlgs 102/2014) e ad adottare almeno una delle seguenti misure:

1) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;

2) ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio;

3) investire una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Ue (regolamento (Ue) 2021/447 del 12 marzo 2021.

Iva al 5%. In deroga a quanto previsto dal dpr 633/1972 il decreto energia prevede che le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, continuano a essere assoggettate all’aliquota Iva del 5%.

Qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota Iva del 5% si applica alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.

Misure per le famiglie. Anche per il 4° trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023 vengono prorogate le seguenti misure, che si aggiungono all’Iva ridotta 5% per consumo di gas metano a uso domestico:

– riduzione delle bollette dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari più disagiati (con Isee fino a 15.000 euro o fino a 30.000 euro se con 4 figli) o con componenti in condizioni di salute gravi;

– azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale;

– ulteriore contributo per consentire l’uso della social card anche per l’acquisto di carburanti e per l’acquisto di abbonamenti ai trasporti pubblici.