12.02.2013

Elusivi i finanziamenti ai soci nel paradiso fiscale

  • Italia Oggi

È elusione fiscale il finanziamento al socio residente in un paradiso fiscale se la società contribuente non riesce a giustificare l’operazione con valide ragioni economiche. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 3194 dell’11 febbraio 2013, ha accolto l’ultimo motivo di ricorso presentato dal fisco.

Insomma all’amministrazione finanziaria, cui la Suprema corte ha dato ragione ribaltando la decisione di merito, è sembrato che l’unico scopo del finanziamento al socio lussemburghese fosse un indebito risparmio d’imposta.

La sezione tributaria ha condiviso questa tesi. Infatti, si legge in un passaggio chiave della sentenza, a fronte delle specifiche doglianze formulate sul punto dall’Agenzia delle entrate (riportate espressamente in ricorso), la commissione tributaria regionale di Milano si è effettivamente limitata a ribadire l’argomento (inconferente e, comunque, non decisivo, scrivono a chiare lettere i giudici del Palazzaccio) della mera convenienza economica del finanziamento e il fatto (peraltro non contestato dalla società contribuente) della corresponsione degli interessi al socio lussemburghese senza esprimere alcuna valutazione in ordine al complesso dell’operazione come prospettato dall’Agenzia. In particolare senza indagare se il detto finanziamento, dato l’intervento nello stesso di una società controllante residente in Lussemburgo, a propria volta controllata da una società residente nelle Isole Vergini Britanniche, potesse costituire una forma strumentale di trasferimento degli utili ai soci, evitando in tal modo la tassazione dei ricavi in Italia.

Anche questo caso, che si aggiunge ai numerosi altri in cui la Suprema corte ha ritenuto legittima la contestazione dell’abuso del diritto, è inopponibile all’amministrazione finanziaria il risultato elusivo ottenuto dall’impresa nel conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.