23.07.2020

Eco e sismabonus, il Mise fissa i costi massimi di «congruità»

  • Il Sole 24 Ore

Questa volta forse ci siamo: dopo i falsi allarmi che durano dal 2018 il Mise si è deciso a produrre il decreto atteso dal 2013 su requisiti tecnici, trasmittanza e costi massimi degli interventi di risparmio energetico. La bozza diffusa il 10 luglio, infatti (si veda il Sole 24 Ore dell’11 e 14 luglio scorso) non teneva conto delle modifiche apportate dalla legge di conversione del Dl Rilancio, e nella tabella allegato B (ora completa) non erano previsti i numerosi interventi definiti dal Dl 34/2020 e agevolati al 110%.

Ora il quadro è più chiaro e, nell’attesa del concerto con Mef, Infrastrutture e Ambiente, si può cominciare a cercare di capirci di più.

Uno dei tasselli più importanti sono i tetti di costo degli interventi, che verranno utilizzati per definire la «congruità» dell’intervento rispetto alla spesa. Si possono usare i “prezzari” predisposti da Regioni e province autonome o quello edito dal Dei-Tipografia del Genio Civile. Però, data la varietà degli interventi possibili, non sempre i prezzari sono utilizzabili. In questo caso il tecnico abilitato forma un elenco dei costi in modo analitico.

Ma quando entra in scena il “prezzario” del Mise? Quando, per risparmiare sui costi professionali, il committente dà l’indicazione, ai fini della sussistenza dei requisiti tecnici, di utilizzare la certificazione dell’elemento o del componente già fornita dal produttore. In questo caso l’intero intervento è attratto nell’ambito della tabella (di cui pubblichiamo alcune voci qui a fianco), allegato alla bozza del decreto Mise. Nella nuova versione è stata corretta la nota, per cui i prezzi indicati si intendono al netto di Iva, tariffe professionali e opere complementari relative all’installazione e messa in opera delle tecnologie (ponteggi). Quindi la scelta di puntare sulle certificazioni del produttore può essere interessante per il committente senza che rischi di trovarsi limiti di costo troppo bassi rispetto alle soglie di spesa fissate dal Dl 34/2020.

Il decreto indica anche nuovi limiti, decisamente più performanti, per i valori di trasmittanza termica che devono essere garantiti in caso di intervento su edifici esistenti per gli interventi di coibentazione delle superfici verticali, orizzontali ed inclinate, e per la sostituzione degli infissi. Questi valori saranno in vigore anche per gli interventi che vorranno intercettare la più stimolante aliquota del 110%.

Non è chiaro dalla bozza di decreto se i limiti di trasmittanza termica proposti sono comprensivi o meno dei ponti termici. In ogni caso, l’unica possibilità per poter fruire di limiti più morbidi è poter dimostrare l’inizio dei lavori prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo: in tale caso si applicano le disposizioni di cui ai vigenti decreti del 2008 e 2010.