17.11.2011

Ecco la multa per lite temeraria

  • Italia Oggi

di Antonio Ciccia 

Scatta la multa per le liti temerarie davanti a Tar e Consiglio di stato. Fino al quintuplo del contributo unificato (e quindi, ad esempio, fino 20 mila euro per un processo sugli appalti). Passa la linea dura nel decreto correttivo del codice del processo amministrativo, approvato definitivamente venerdì scorso dal consiglio dei ministri.

Anche se viene escluso l'automatismo della multa quando si propone un ricorso sostenendo una tesi contraria a quella della giurisprudenza consolidata. Il decreto correttivo del decreto legislativo n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo) interviene con alcune rettifiche formali e di coordinamento e chiarisce alcuni dubbi sorti nella pratica forense. Alcune correzioni sono, invece, delle innovazioni. Vediamo, in particolare quelle in materia di spese di giudizio e di domiciliazione della parte.

SPESE DI GIUDIZIO

Scatta una multa da pagare allo stato per le liti temerarie. anche se rispetto a una versione iniziale la regola viene cambiata in corsa, con un minore rigore, poiché viene meno l'automatismo previsto nella formulazione preliminare delle modifiche all'articolo 26 del codice del processo amministrativo.

L'attuale articolo 26 prescrive un risarcimento all'altra parte a carico della parte soccombente quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati: insomma chi perde può trovarsi a dover pagare al suo avversario, anche su provvedimento di ufficio del giudice, una somma da determinarsi a discrezione del Tar o del Consiglio di Stato. Il presupposto del risarcimento del danno è avere iniziato una causa o avere resistito in una causa pur avendo palesemente torto o in contrasto con le tesi accreditate unanimemente dal consiglio di stato e dai Tar.

Le cose cambiano e di molto con il correttivo.

Innanzi tutto il beneficiario del versamento non è chi vince la causa, ma è lo stato.

Inoltre viene fissato un minimo e massimo: la multa nel minimo non può essere inferiore al doppio del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, e nel massimo non deve essere superiore al quintuplo.

Quindi la multa sarà molto elevata per i processi in materia di appalti, per i quali si rischia una multa da 8 a 20 mila euro; per la generalità dei processi la sanzione va da 1200 euro a 3 mila euro.

Rimane il potere di condanna d'ufficio da parte del giudice e, quindi, non c'è bisogno di una richiesta di parte.

Cambia, soprattutto, invece, il presupposto per l'applicazione della sanzione, che è così descritto dalla nuova disposizione: quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio.

Sarà il giudice a dovere valutare di volta in volta se vi è stata colpevole o dolosa avventatezza. Nella versione attuale basta la contrarietà alla giurisprudenza consolidata. Si tratta di un concetto non sempre ben definibile: ad esempio ci si può chiedere se basta una sentenza difforme a eliminare il presupposto richiesto. Inoltre una regola di questo tipo tende a impedire qualsiasi mutamento di giurisprudenza e le parti sarebbero fortemente vincolati e disincentivati a proporre ricorsi sostenendo tesi in contrasto con quelle precedenti, ma maturate a seguito di novità legislative o comunque di una evoluzione interpretativa.

Con la novità del correttivo parti e avvocati saranno meno timorose di proporre tesi nuove, anche se rimane il limite generale della temerarietà.

La regola in commento vale sia per il privato sia per l'amministrazione resistente.

DOMICILIO

Per ricevere le comunicazioni delle segreterie di Tar e Consiglio di Stato l'avvocato può indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio fax, anche se si elegge domicilio presso un altro studio legale.

Spieghiamo la novità. Le parti, nel primo atto difensivo, devono eleggere domicilio presso il comune dove ha sede il Tar (per il primo grado) e a Roma (per i procedimenti del consiglio di stato); se non lo fanno sono domiciliate d'ufficio presso la segreteria dell'ufficio giudiziario, con qualche problema per la conoscibilità delle comunicazione e degli avvisi (per averli bisogna andare al Tar o al Consiglio di stato). Per questa ragione le parti eleggono domicilio presso uno studio legale che ha sede dove ha sede il Tar o a Roma. Quindi, ad esempio, se un avvocato di Milano difende un suo cliente in appello al Consiglio di stato la parte, di solito, elegge domicilio presso uno studio legale romano e per le comunicazioni si indica il fax e la posta elettronica dello studio legale di Roma.

Con la modifica l'avvocato di Milano potrà continuare a far eleggere domicilio presso il corrispondente (domiciliatario) di Roma, ma potrà inserire negli atti il proprio indirizzo di pec e il proprio fax, così da ricevere direttamente avvisi e comunicazioni.

Il correttivo consente, infatti, di ricevere comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario (nuovo articolo 136). Questo anche se la parte non ha eletto domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata o a Roma.

PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

Viene modificato l'articolo 87 (procedimenti in camera di consiglio) disponendo che il dimezzamento dei termini previsti per questi riti si applica a tutti i termini, tranne nei giudizi di primo grado, quelli del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. La modifica sta nella specificazione della esclusione del dimezzamento dei termini per ricorsi e motivi aggiunti solo in primo grado.

SOSPENSIONE DELLA SENTENZA

Per chiedere al consiglio di stato la sospensione della sentenza, in via di urgenza, bisognerà comunque prima notificare la relativa istanza alle altre parti. Così viene modificato L'articolo 111, comma 1, del codice.

OTTEMPERANZA

Il correttivo introduce la disciplina specifica delle impugnazione degli atti del commissario ad acta (di regola un funzionario pubblico nominato per dare esecuzione alle sentenze non eseguite spontaneamente dall'amministrazione). La novità prevede che contro gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo; il reclamo va depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di 60 giorni.