Nel provvedimento dell’ottobre 2014, l’Autorità dava conto dei vantaggi economici determinati dalla pubblicità in un’economia di mercato, respingendo poi l’argomentazione del Cnf secondo cui sarebbe legittima la pubblicità effettuata dagli avvocati utilizzando solo siti con nomi di dominio propri, mentre sarebbe deontologicamente scorretto l’utilizzo di siti messi a disposizione da terzi per svolgere la medesima attività.
Ora il Garante rimprovera due cose al Cnf. La prima: non avere dato, malgrado ripetute sollecitazioni, alcuna risposta sulle misure prese per rimuovere l’accertata situazione di lesione della concorrenza. La seconda più grave: non solo non avere revocato il parere, ma anzi averlo conservato come disponibile sul sito istituzionale (disponibilità verificata da ultimo attraverso tre diversi accessi effettuati a maggio) e poi, reiterando la condotta censurata, avere inserito nel Codice deontologico una disposizione che, nella sostanza, riproduce il contenuto del parere.
Sotto la lente è finito così l’articolo 35 in base al quale «L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza indirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso», aggiungendo che «le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione» e stabilendo, infine, che «la violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura». Di qui l’apertura di un nuovo procedimento per inottemperanza.