04.05.2021

Due alternative per i sostegni

  • Italia Oggi

Nuovo restyling per il contributo a fondo perduto: potrà essere percepito un importo analogo a quanto già disciplinato con il dl 41/21 (Sostegni1) ovvero un importo superiore laddove il calo di fatturato sia stato superiore al 30% nell’orizzonte temporale tra il 1° aprile 2020 ed il 31 marzo 2021 rispetto al medesimo periodo tra il 2019 ed il 2020. Da utilizzare però esclusivamente in compensazione ed a condizione che sia presentata, prima dell’istanza per la richiesta della nuova tranche di contributo, la liquidazione periodica Iva del primo trimestre. È questo quanto emerge dalla bozza di decreto legge sostegni 2 in corso di predisposizione e che dovrebbe essere definitivamente varato nel corso della settimana.

In generale, il nuovo intervento ricalca dunque quanto già previsto dal dl 41 del 2021 intervenendo però, come detto, a rimodulare a determinate condizioni l’aiuto spettante. Fermo restando che il principio è quello di una percezione del contributo mai inferiore a quanto già disciplinato con il dl 41 del 2021

La prima ipotesi. I primi quattro commi della nuova disposizione fissano un principio molto semplice e cioè che coloro che avevano legittimamente diritto alla percezione del contributo disciplinato dall’articolo 1 del dl n. 41 del 2021, beneficiano di un importo identico a quello precedente senza la necessità di presentare una ulteriore istanza. Un automatismo, dunque, che riguarda anche la modalità già seguita in precedenza e cioè la percezione materiale ovvero l’attribuzione come credito di imposta dell’aiuto.

La seconda fattispecie. Nei commi successivi della norma, invece, viene delineata una modalità diversa di percezione del contributo che ha l’obiettivo di «coprire» complessivamente la diminuzione del fatturato tenendo conto anche dei primi mesi del 2021.. È introdotta l’ipotesi che il calo di fatturato medio mensile possa essere valutato nell’orizzonte temporale 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2021; questa nuova ipotesi, dunque, sembra ricomprendere sia coloro che non avevano ad esempio il diritto alla presentazione dell’istanza precedente sia coloro che, avendo il diritto anche sulla base del dl n. 41 del 2021, si trovano in una situazione di poter percepire un importo superiore rispetto alla disposizione precedente; in altri termini, dunque, tutti gli aventi diritto al contributo sulla base del dl 41 del 2021 percepiranno o si vedranno attribuito un credito di imposta identico a quello dell’istanza precedente o, in alternativa, un importo superiore sulla base di un orizzonte temporale diverso in termini di diminuzione del fatturato medio mensile; laddove l’avente diritto sia potenzialmente compreso in entrambe le ipotesi (cioè quella dell’articolo 1 del dl 41 del 2021 nonché nella «nuova» delineata dal decreto sostegni 2), la norma prevede che il contributo già riconosciuto in base alla prima istanza, viene scomputato da quello che può essere riconosciuto in base alla nuova istanza. In ogni caso, laddove emerga un importo inferiore a quanto competerebbe sulla base del riconoscimento «automatico», la domanda non sarà presa in considerazione ma sarà dunque erogato il medesimo importo previsto in base al dl n. 41 del 2021.

Di fatto, dunque, questa nuova previsione si pone come condizione alternativa rispetto alla regola ordinaria con la finalità di sostenere maggiormente coloro che, sulla base della adozione di un periodo di riferimento diverso dall’originaria previsione contenuta nel dl 41 del 2020, abbiano subito una riduzione di fatturato più accentuata.

Da un punto di vista pratico, dunque, la logica delle due disposizioni sembra potersi rappresentare come una sorta di garanzia minima sulla possibilità di percepire esattamente il medesimo importo già corrisposto ovvero, appunto in alternativa, un importo superiore a quello precedente in quanto il confronto tenendo conto dei primi tre mesi del 2021 ha peggiorato la situazione.

Se i meccanismi di calcolo per la determinazione del contributo determinato con le modalità alternative sinora esaminate sono sostanzialmente i medesimi, la norma fissa due condizioni ulteriori rispetto a quanto previsto dal dl 41 del 2021. Il primo aspetto riguarda la modalità di fruizione del contributo che può essere esclusivamente quella del credito di imposta da utilizzare in compensazione senza tenere conto delle diverse limitazioni previste dalle norme in tema proprio di compensazione. L’altra condizione che viene posta dalla norma è quella relativa alla necessità, da parte dei soggetti obbligati alla comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, di presentare detta comunicazione prima della istanza per l’attribuzione del contributo «maggiorato». Questo, evidentemente, al fine di riscontrare con esattezza l’avvenuta diminuzione del fatturato con riferimento al primo trimestre del 2021.