03.03.2016

Dlgs mutui, prerequisito è l’accordo

  • Italia Oggi

L’accordo banca-cliente sulla conclusione volontaria del contratto di mutuo ipotecario amplia la giurisprudenza. Ma a due condizioni: che vi sia il consenso da ambo le parti a non ricorrere a procedura esecutiva e che venga quantificato il margine di «inadempimento», concetto diverso da quello di «ritardo». Mentre tale «ritardo» è infatti disciplinato dal Testo unico bancario in sette rate, le nuove misure che prevedono la vendita della proprietà da parte della banca in caso di mancato pagamento, avranno bisogno di una specifica tecnica, richiesta nel parere che sarà presentato alla camera da Michele Pelillo e Giovanni Sanga (Pd). È stato proprio Pelillo a precisare ieri a ItaliaOggi le incomprensioni che nelle ultime settimane hanno fomentato stampa ed opposizioni. La questione è quella dell’articolo 120-quinquiesdecies del dlgs (atto camera n. 256) che recepisce la direttiva europea 2014/17/Ue sui mutui ipotecari. L’articolo si compone di 4 commi, di cui, i primi due, relativi a disposizioni già presenti nel Testo unico bancario, che prevedono la risoluzione del contratto da parte della banca con un ritardo nel pagamento di almeno sette rate anche non consecutive. Diverso discorso per il comma 3, che, formulato com’è, prevede la possibilità, con volontà sottoscritta di ambo le parti, di risolvere senza interposizione del giudice l’inadempimento del debitore. Questi dà infatti alla banca facoltà di vendere l’immobile sul mercato, ottenendo, in caso di eccedenza, il differenziale tra il valore di realizzo del bene e il debito in origine non saldato. Tale comma dà inoltre forma giuridica a una sentenza della Cassazione del maggio 2013 tramite la quale è stato consentito l’utilizzo del patto marciano, ad oggi non codificato. Infine il comma 4 che, diversamente dal terzo, disciplina le procedure esecutive: in tal caso, il debitore, già di fronte al giudice, avrà l’obbligo di versare allo scadere del sesto mese dal termine della procedura esecutiva l’ammontare di debito residuo. Ancora dubbio, infine, se nella categoria dei «contratti di credito» rientri o meno il contratto di leasing.