15.05.2014

Dividendi italiani e Ue: niente disparità sui rimborsi

  • Il Sole 24 Ore

Al contribuente italiano percettore di dividendi distribuiti da società con sede in altro Stato comunitario va riconosciuto il medesimo trattamento fiscale applicabile in caso di distribuzione di dividendi da una società italiana. Per tale ragione spetta il rimborso della differenza tra importo della detrazione operata sulla base dell’allora vigente (dal 1998 al 2001, prima della riforma del 2004) articolo 15 Tuir e detrazione che avrebbe potuto operare (articolo 14 del Testo Unico), ove, per errore di diritto, non abbia operato tale ultima detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il credito è maturato. E’ il principio di diritto affermato dalla Cassazione con sentenza 10465/2014 (relatore Crucitti).
La vicenda riguarda il titolare di una quota di partecipazione del 25 per cento in una società con sede in Germania, ed ivi soggetta a tassazione, che aveva fruito, in relazione ai dividendi distribuiti, del credito di imposta previsto dall’articolo 15 del Tuir pro tempore vigente e non della più favorevole detrazione di cui all’articolo 14 dello stesso Tuir, la cui applicazione era limitata ai soli utili distribuiti da società con sede in Italia. Il contribuente presentava istanza di rimborso, lamentando disparità di trattamento subita, che si porrebbe in contrasto con il Trattato Ce, in particolare con i principi della libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali. A fronte del silenzio rifiuto dell’Agenzia, il contribuente incardinava una lite tributaria che lo vedeva vincitore in primo grado e soccombente invece in secondo. Per tale ragione presentava il ricorso, accolto dalla Cassazione. Per i giudici il contribuente ha correttamente presentato istanza di rimborso, che concerne tutte le ipotesi di rimborso da indebito pagamento comprese quelle relative al contrasto tra la normativa italiana e quella comunitaria e consente la generale emendabilità della dichiarazione dei redditi che comporti, per errore di fatto o di diritto, l’assoggettamento del contribuente ad oneri più gravosi di quelli che per legge debbano risultare a suo carico. Non osta il limite previsto dall’allora comma 5 dell’articolo 14 del Tuir, che imponeva che la detrazione del credito di imposta avvenisse nella dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, posto che la ratio di tale previsione era solo quella di evitare arbitraggi in relazione a quale dichiarazione dei redditi dovesse ospitare la detrazione e non certo quella di impedire il rimborso nei casi in cui la detrazione medesima non fosse avvenuta.
I giudici ne statuiscono la spettanza, ispirandosi alla giurisprudenza comunitaria, in particolare alla sentenza Meilicke (C-262/09), relativa ad un analogo caso concernente la legislazione tedesca, chiarendo che il migliore trattamento garantito ai dividendi nazionali dall’articolo 14 Tuir va esteso a tutti i dividendi comunitari.