22.11.2013

Dissesto aggravato dal falso

  • Il Sole 24 Ore

L’amministratore di una società risponde di bancarotta impropria anche se i suoi comportamenti illeciti (nella specie: la falsa rappresentazione in bilancio) sono successivi alla irreversibilità del dissesto.
La Sezione feriale della Cassazione (sentenza 46388/13) nel depositare ieri le motivazioni di una decisione resa il 12 settembre scorso, torna sul tema del nesso di causalità tra falsità in bilancio e aggravamento del dissesto per ribadire una nozione “dinamica” del dissesto societario, almeno ai fini dell’imputabilità penale.
La questione di causa riguarda gli addebiti di bancarotta fraudolenta nei confronti dell’amministratore di fatto di una Spa piemontese, che a cavallo tra gli anni ’90 e 2000 era franata sotto una perdita di oltre 8 milioni di euro, a fronte di una rappresentazione contabile di circa sei volte inferiore. Per il gestore della compagine era scattata l’incriminazione (e la condanna a sei anni di reclusione, ridotti a quattro anni in appello) sulla base della contabilità rinvenuta e per l’impossibilità, inoltre, di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari.
Secondo i difensori dell’imputato, l’ultima modifica della normativa penale–fallimentare avrebbe trasformato la fattispecie dell’articolo 223 della legge 267/42, al punto che il nuovo reato sarebbe oggi un reato di evento «dove l’evento è costituito dal dissesto, che deve essere causalmente collegato al falso in bilancio». In sostanza non potrebbe avere luogo un’imputazione se «lo stato di decozione dell’impresa sia dovuto non al dissesto cagionato dall’illecito societario ma ad un nuovo e del tutto autonomo episodio di crisi». Episodio che, nel caso oggetto del ricorso, sarebbe stata l’insinuazione dell’Erario nel fallimento della società per un debito Iva da 1,5 milioni di euro relativo all’ultimo esercizio.
Sul punto la Corte di legittimità ha annullato la sentenza impugnata rinviandola all’appello per valutare la correttezza delle risultanze contabili, ma il quesito posto dai difensori dell’imprenditore è l’occasione per ribadire i canoni della giurisprudenza sulla bancarotta societaria impropria.
In particolare la Sezione feriale sottolinea che il reato sussiste «anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare anche solo un aggravamento del dissesto già in atto della società» (Cassazione, Quinta penale 17021/13).
E ancora un’altra recente decisione della stessa Corte (28508/13) sottolinea che il reato di bancarotta impropria si verifica anche quando l’amministratore espone nel bilancio dati non veri «al fine di occultare la sostanziale perdita del capitale sociale, evitando così che si palesi la necessità di procedere al suo rifinanziamento o alla liquidazione della società».
Nel caso rinviato all’Appello torinese, la Corte di merito dovrà verificare in sostanza se, come allo stato appare, – una volta confermata dai periti la preesistenza del dissesto – l’aver iscritto a bilancio una perdita inferiore a 100mila euro a fronte di una realtà pari a poco meno di 5 milioni (poste divenute nell’ultimo esercizio 1,5 milioni a fronte di 8 milioni “reali”) integri un «aggravamento» della condizione di dissesto aziendale. Verifica che, in caso positivo, aprirebbe le porte del carcere per l’amministratore di fatto della Spa.