12.01.2015

Diritto annuale in formato slim

  • Italia Oggi

Riduzione per l’anno 2015 del 35% per il diritto annuale camerale. Dal 1° gennaio sono stati ridotti del 35% gli importi del diritto annuale 2015 per le imprese iscritte al registro delle imprese e annotate al Rea. Il diritto annuale è il diritto di iscrizione che va pagato fino a quando l’impresa rimane iscritta o annotata nel registro delle imprese. Il presupposto per il pagamento del diritto annuale è, dunque, l’iscrizione e l’annotazione nel registro delle imprese, indipendentemente dallo stato dell’attività o dalla messa in scioglimento e liquidazione o meno dell’impresa.

Il diritto si applica in misura fissa per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale (impresa individuale 57,20), per le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria (euro 130,00) e per i soggetti repertorio economico amministrativo (euro 20,00).

In misura correlata alla base imponibile individuata dal fatturato (che per la prima fascia è pari a 130,00 euro), per tutte le altre imprese (società di capitali, società di persone e società cooperative).

Le società tra avvocati pagano per l’anno 2015 in via transitoria il diritto fisso di 130 euro.

È con la nota del Mise del 29 dicembre 2014 n. 0227775 che sono stati definiti gli importi per l’anno 2015. Si ricorda che con l’articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114 veniva stabilito che l’importo del diritto annuale dovesse essere ridotto del 35% per l’anno 2015, del 40% per l’anno 2016 e del 50% per l’anno 2017.

Soggetti interessati. Sono tenute al pagamento del diritto tutte le imprese che al 1° gennaio di ogni anno risultano iscritte o annotate nel registro delle imprese e tutte le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell’anno di riferimento.

Il diritto annuale è dovuto alla camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale (territorio provinciale) è ubicata la sede dell’impresa individuale o della società, associazione o fondazione; nonché le eventuali sedi secondarie e unità locali.

Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella di ubicazione della sede dovranno pagare un diritto a ciascuna delle camere di commercio competenti per territorio. Allo stesso modo, le imprese con sede legale all’estero dovranno pagare un diritto per ogni unità locale o sede secondaria alla camera di appartenenza.

Le associazioni, fondazioni, e in generale i soggetti iscritti solo al R.e. non pagano somme aggiuntive per le loro eventuali unità locali.

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale: le imprese individuali, le società di persone e di capitali, i consorzi, gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti, le unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero, i soggetti iscritti al Rea.

Il diritto annuale è dovuto per anno solare, ciò significa che l’impresa (o soggetto Rea) che si è cancellata nel corso dell’anno è comunque tenuta a pagare l’intero importo, senza possibilità di frazionamento dello stesso in relazione ai mesi in cui è stata effettivamente iscritta.

Pagamento. Il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi e, quindi, le imprese individuali, le società di persone e tutti gli altri soggetti giuridici che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, versano il diritto annuale entro la metà di giugno di ogni anno.

Ma per le imprese di nuova iscrizione il diritto annuale va versato al momento dell’iscrizione o con modello F24 entro 30 giorni dalla stessa. Il diritto annuale si paga con il modello F24 telematico. La nuova denominazione della sezione da compilare per il versamento del diritto annuale, è la seguente: «Sezione Imu e altri tributi locali. L’importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno.

Misura fissa e misura transitoria. Il diritto annuale dovuto alla Cciaa in misura fissa riguarda le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale, le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria e i soggetti Rea.

Le misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato per le imprese iscritte nella sezione ordinaria. Le imprese iscritte nel registro delle imprese diverse da quelle riportate nelle tabelle in pagina (diritto annuale in misura fissa e in misura transitoria), versano un diritto annuale con riferimento alla sede legale, applicando al fatturato dell’esercizio 2014, le misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato.

Il diritto annuale da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2014 la misura fissa e le aliquote definite con decreto interministeriale Mise del 21 aprile 2011.

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa. L’ammontare del fatturato va ricavato dai quadri del modello Irap 2015. Gli importi complessivi dovranno poi essere ridotti del 35%.

Unità locali e sedi secondarie. È unità locale l’impianto operativo o amministrativo-gestionale, in genere ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche. L’unità locale, per essere definita tale, deve essere dotata di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi quali, per esempio, laboratori, officine, stabilimenti, magazzini depositi, studi professionali, uffici, negozi, filiali, agenzie, centri di formazione, miniere, alberghi, bar, ristoranti ecc.». La denuncia alla camera di commercio di unità locali va pertanto effettuata solo se in presenza delle caratteristiche sopra citate.

La società può istituire uno o più sedi secondarie (dette anche succursali o filiali) nello stesso luogo o in luogo diverso dalla sede legale. Nella sede secondaria si svolge, con autonomia organizzativa e libertà di decisione, l’attività giuridico-economica della società. Essa è quindi un’unità distinta, ma non giuridicamente autonoma.

Nuove imprese iscritte nel corso nel 2015. Le nuove imprese individuali, iscritte o annotate nella sezione speciale o nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, e i nuovi soggetti iscritti al Rea nel corso del 2015 sono tenuti al versamento dei diritti fissi indicati nella tabella (diritto annuale in misura fissa) tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell’iscrizione o dell’annotazione.

Le altre nuove imprese iscritte nel registro delle imprese nel corso del 2015 sono tenute a versare l’importo relativo alla prima fascia di fatturato, pari a euro 130,00, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, fatto salvo il minor importo indicato per le società semplici agricole (di cui alla tabella importi diritto annuale in misura transitoria).