18.01.2021

Diritto all’oblio, tutela sulla carta

  • Italia Oggi

Il diritto di oblio rimane sulla carta nel 50% dei casi. Eppure la cancellazione è una prerogativa che il Regolamento Ue sulla protezione dei dati n. 2016/679 (Gdpr) ha proclamato con enfasi (articolo 17). Un interessato, dice la premessa (considerando) n. 65 del Gdpr, dovrebbe avere il «diritto all’oblio» se la conservazione di tali dati violi il regolamento o il diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento. Prosegue il «considerando 65» rilevando che un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che lo riguardano e il «diritto all’oblio» se la conservazione di tali dati violi il regolamento o il diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento.

In particolare, l’interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia revocato il proprio consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al regolamento. Tale diritto è in particolare rilevante se l’interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L’interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore.

Nella premessa (considerando n. 66) del Gdpr, poi, si legge che per rafforzare il «diritto all’oblio» nell’ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali.

Ci sono, però, le eccezioni al diritto di oblio, che corrispondono al diritto di sapere della collettività, anche contro la volontà dell’interessato.

Leggiamo sempre la premessa n. 65 per apprendere che dovrebbe essere lecita l’ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Peraltro, si tratta di concetti generali che non hanno avuto una consolidata applicazione e il diritto di oblio rimane nel vago sia da un punto di vista normativo e sia nella prassi, come dimostrano le statistiche sulle cancellazioni.