Per gli studi professionali, in linea con quanto concordato lo scorso anno, le parti hanno confermato che potranno avvalersi dell’accordo i datori di lavoro (professionisti e non) che adottano il Ccnl studi professionali. Non si rileva, nello schema di accordo territoriale proposto, alcun riferimento alla necessità di aderire al sistema di rappresentanza dell’organizzazione datoriale. Passaggio invece presente nelle altre intese (Confindustria, Confcommercio eccetera).
Per quanto attiene alle voci detassabili, l’accordo degli studi, richiamando la circolare del ministero del Lavoro 15/2013, indica alcune tipologie di voci retributive che potrebbero soddisfare il richiesto requisito della maggiore produttività: retribuzioni e maggiorazioni corrisposte in funzione dell’adozione di forme di gestione dell’orario di lavoro finalizzate a incrementare la produttività e la competitività come la banca ore, il lavoro notturno o festivo e le clausole elastiche o flessibili del part time. Dopo l’accordo quadro, la palla passa alle parti che operano a livello locale che dovranno, al più presto, concretizzare gli accordi.
Introdotta nel nostro ordinamento nel 2008, la detassazione è stata prorogata senza mai essere messa a regime. Suo scopo è ridurre la pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente. A tal fine, una parte della retribuzione legata alla produttività (a determinate condizioni e limiti), invece di essere soggetta a tassazione ordinaria e alle addizionali regionali e comunali, gode di un’imposta sostitutiva del 10 per cento.
Per quest’anno la cifra massima detassabile è pari a 3.000 euro. Potranno contare sulla facilitazione i lavoratori la cui retribuzione (del 2013) si attesti entro la soglia dei 40.000 euro (si comprendono le somme assoggettate a imposta sostitutiva). Si deve tenere anche conto del reddito da lavoro dipendente per le attività svolte all’estero. Non si considerano, invece, i redditi assoggettati a tassazione separata e i redditi diversi da quelli da lavoro dipendente.
Va ricordato che, per accedere all’agevolazione, gli accordi aziendali o territoriali devono essere depositati presso la Dtl entro 30 giorni dalla stipula. Se, tuttavia, il datore di lavoro applicherà, senza modifiche, un accordo aziendale o territoriale depositato nel 2013, non dovrà ripetere la procedura quest’anno. La dispensa dagli obblighi riguarda anche il deposito o l’invio, tramite Pec, della sola autodichiarazione di conformità. La detassazione, insieme al bonus 80 euro, può costituire un vero aiuto per i lavoratori considerando, peraltro, che l’agenzia delle Entrate ha precisato che il reddito detassato non deve essere computato in quello complessivo per verificare la spettanza del bonus.