01.02.2013

Denuncia Imu, obbligo per gli «strumentali»

  • Il Sole 24 Ore

Dichiarazione Imu obbligatoria. Per i fabbricati di categoria “D” situati, nei Comuni che hanno deliberato la riduzione di aliquota, occorre presentare la denuncia Imu anche se da quest’anno le stesse riduzioni di aliquota non sono più applicabili. La conferma è venuta dalle Finanze in una risposta fornita ieri alla manifestazione di Telefisco.
Si ricorda che il comma 9 dell’articolo 13 del Dl 201/2011 prevede la riduzione della aliquota fino al 0,4% per gli immobili strumentali delle imprese, per quelli locati, per quelli posseduti dai soggetti Ires e fino alla metà (0,38%) per i fabbricati merce, posseduti dalle imprese di costruzione nei primi tre anni dalla ultimazione. Ove il Comune abbia deliberato la riduzione di aliquota, scatta l’obbligo della dichiarazione entro il prossimo 4 febbraio.
Relativamente agli immobili locati occorre distinguere tra quelli concessi in affitto e quelli utilizzati in leasing.
Le istruzioni alla compilazione del modello precisano che devono essere oggetto di comunicazione gli immobili locati o affittati, se il comune ha deliberato la relativa riduzione del l’aliquota. Ciò in quanto tale previsione rappresenta una variazione rispetto alla disciplina previgente.Viene altresì precisato che sono tuttavia escluse le fattispecie nelle quali la registrazione del contratto è avvenuta dal 1° luglio 2010 in avanti.
Invece, con riferimento agli immobili oggetto di locazione finanziaria, nei casi in cui si siano verificate variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni Ici, la dichiarazione deve essere sempre presentata.
Le istruzioni, infatti, nella sezione dedicata a tale fattispecie non richiamano l’esclusione riferita ai contratti di affitto o locazione registrati dal 1 luglio 2010. Pertanto è da intendersi che l’obbligo dichiarativo permanga comunque in capo al locatario.
Si ricorda altresì di presentare la dichiarazione Imu per i cittadini italiani non residenti nel caso in cui il Comune abbia deliberato la possibilità di godere delle agevolazioni relative all’abitazione principale per l’immobile non locato posseduto in Italia. Il diritto al beneficio non viene meno nel caso in cui il soggetto non sia iscritto all’Aire, in quanto le istruzioni non pongono questa condizione.
Per quanto riguarda le aree fabbricabili la dichiarazione va presentata se ai fini della determinazione dell’imposta si applica un valore diverso rispetto al valore deliberato dal Comune. E deve presentare la dichiarazione anche il contribuente che fruisce della determinazione della base imponibile del l’area secondo il metodo catastale (reddito dominicale rivalutato) in quanto anche uno solo degli altri comproprietari è un imprenditore agricolo professionale o un coltivatore diretto che coltiva direttamente il fondo (circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012).
Un’ altra risposta fornita dalle Finanze riguarda l’obbligo della dichiarazione per i proprietari di terreni agricoli in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto che usufruiscono di alcune agevolazioni in materia di Imu (riduzione del coefficiente moltiplicatore del reddito dominicale da 135 a 110 e franchigia fino a 32.000 euro).
In questi casi il beneficio nasce dalla qualifica professionale del proprietario la quale veniva dichiarata anche ai fini dell’Ici per usufruire di una franchigia. Al riguardo è stato confermato quanto già precisato nella risoluzione n. 2/DF del 18 gennaio 2013, che non sussiste l’obbligo della dichiarazione Imu.