16.02.2015

Deducibile il Tfm non deliberato

  • Il Sole 24 Ore

Il trattamento di fine mandato (Tfm) va dedotto per competenza anche in assenza di una specifica delibera assembleare che lo prevede se dalla lettura dello statuto sociale emerge una stretta connessione tra lo stesso e il compenso agli amministratori appositamente deliberato. Ad affermarlo è la sentenza 1869/15/2014 della Ctr Lombardia (presidente e relatore Izzi).
La vicenda scaturisce dagli avvisi di accertamento notificati a una società in accomandita semplice e ai suoi soci a seguito delle riprese fiscali operate dal fisco per l’anno 2006. Alla società, tra l’altro, è stato contestato il diritto alla deduzione del Tfm riconosciuto ai soci amministratori e accantonato in bilancio secondo il principio della competenza economica. Secondo l’agenzia delle Entrate le indennità non potevano essere dedotte nell’esercizio di competenza in quanto non erano previste in nessuno specifico atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. Esisteva, infatti, un unico verbale dei soci risalente al 2003 nel quale, però, risultavano quantificati i soli compensi annuali e non anche il Tfm.
La Ctp di Como, dopo averli riuniti, accoglieva i ricorsi presentati dalla società e dai soci , limitatamente al Tfm. L’ufficio, allora, proponeva appello sostenendo la deducibilità per cassa e non per competenza dell’indennità di fine mandato.
La Ctr della Lombardia respinge il ricorso confermando la decisione dei giudici di primo grado.
Secondo il collegio l’articolo 105, comma 4, del Dpr 917/1986 nel richiamare l’articolo 17, comma 1 lettera c) del Tuir ammette la deducibilità per competenza del Tfm a condizione che il diritto alla sua percezione derivi da un atto di data certa anteriore all’inizio della carica di amministratore.
Nel caso specifico i giudici di secondo grado ritengono che l’atto legittimante sia il verbale dei soci del 2003, anche se nel documento nulla è detto in merito al Tfm. Il contenuto del verbale, però, deve essere letto anche alla luce dello statuto socetario. Se è vero, osserva la commissione, che nello statuto è prevista la possibilità (e non la doverosità) della corresponsione ai soci accomandatari (amministratori) di una indennità annuale (compenso) e di una indennità per la cessazione della loro carica (Tfm) è altrettanto vero che queste due indennità sono tra di loro collegate. Per cui, istituirne una (compenso) automaticamente porta anche l’stituzione della seconda (Tfm).
Lo statuto della società stabilisce, infatti, che ai soci amministratori «potrà essere inoltre assegnata un’indennità annuale in misura fissa, unica o periodica, nonché un’indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa pari al 10% dell’indennità annuale stessa». Una volta, quindi, che è stato stabilito il compenso annuo, automaticamente matura anche il diritto al Tfm secondo la percentuale individuata nello statuto.
Secondo la norma di comportamento dell’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili 180/2011, la deducibilità per competenza del Tfm sarebbe ammessa anche in assenza di un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. In modo conforme si segnala la sentenza 90/1/2012 della Ctp di Brescia. Di parere contrario, invece, la Corte di cassazione 18752/2014 secondo cui la deducibilità degli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine mandato richiede che il diritto risulti da un atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto.