15.01.2019

I dati della gdf validi per il processo penale

  • Italia Oggi

Sono utilizzabili anche nel processo penale gli elementi raccolti dalla Guardia di finanza ai fini dell’accertamento, senza la presenza di un difensore.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1506 del 14 gennaio 2019, ha respinto il ricorso di un imprenditore accusato di non aver dichiarato i redditi e mai avvisato dalle autorità della possibilità di farsi assistere da un difensore.

La vicenda prende le mosse dalla mancata risposta ai questionari da parte del contribuente. Subito era scattata un’indagine della Guardia di finanza presso i clienti della società. Erano quindi emersi indizi di ricavi in nero. Da qui l’inchiesta penale. L’uomo aveva da subito rivendicato le garanzie concesse all’imputato, inclusa quella di farsi assistere da un legale durante l’ispezione.

La tesi non ha fatto breccia presso i giudici di merito che lo hanno condannato per evasione fiscale. La decisione della Corte d’appello di Bologna è stata ora resa definitiva.

In particolare, ad avviso della terza sezione penale del Palazzaccio, la natura degli atti di verifica fiscale redatti dal personale della Agenzia delle entrate è tipicamente amministrativa, di tal che il loro svolgimento non richiede l’adempimento dell’obbligo da parte degli accertatori di avvisare il soggetto sottoposto a controllo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ciò tanto più ove, come nel caso di specie, gli indizi di reità che avrebbero dovuto allertare funzionari accertatori sarebbero costituiti solo dal fatto che l’imprenditore non avrebbe risposto ai questionari informativi a lui trasmessi dalla Agenzia in discorso.

Ciò anche se in generale, spiega la Cassazione in un altro passaggio, se nel corso dello svolgimento delle attività ispettive o di vigilanza previste da disposizioni amministrative emergono a carico del soggetto sottoposto ad esse indizi di reato, la loro prosecuzione, ove finalizzata (o comunque successivamente utilizzata) alla acquisizione di elementi utili in sede penale, è subordinata alla osservanza delle disposizioni a tal proposito dettate dal codice di rito, fra le quali, in posizione primaria, si staglia la previsione di cui all’art. 114 delle medesime disposizioni di attuazione, il quale a sua volta prevede che il soggetto nei cui confronti debbano essere compiute attività di indagine comportanti l’accesso ad atti da lui custoditi debba essere avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore.

Di diverso parere la Procura generale del Palazzaccio che aveva invece chiesto di accogliere il ricorso.