09.02.2011

Dati clienti, meno vincoli

  • Italia Oggi

di Debora Alberici  

Meno vincoli di privacy per gli avvocati. Infatti, i dati personali dei clienti sono liberamente utilizzabili ai fini di giustizia e il legale non deve risarcire il cliente che chiede i danni morali collegati alla diffusione di aspetti delicati della sua vita. Non solo. Il difensore può conservare a studio i documenti anche dopo la revoca del mandato se lo fa per riscuotere la parcella.

Sono questi i due principi affermati dalle sezioni unite della Corte di cassazione che, con le sentenze n. 3033 e 3034 dell'8 febbraio 2011, hanno respinto il ricorso di un uomo che chiedeva i danni morali perché, nel giudizio di divorzio, erano stati notificati a tutte le parti i dati dei suoi conti bancari e le spese con la carta di credito.

Il tribunale di Milano aveva respinto la richiesta presentata contro l'avvocato della controparte, autore della notifica, sostenendo che i legali non avevano violato le norme sulla privacy. La Corte d'appello meneghina aveva confermato il verdetto in entrambe le controversie instaurate dal cliente. La prima per far condannare il suo ex legale che, per recuperare la parcella aveva conservato a studio i documenti sul divorzio. La seconda contro l'avvocato della controparte che aveva notificato una serie di informazioni bancarie e in generale di reddito, riservate. A questo punto l'uomo ha fatto ricorso in Cassazione ma senza successo. Il Collegio esteso di Piazza Cavour, investito di entrambe le questioni, ha respinto tutti i motivi del ricorso (diciassette nel primo e diciannove del secondo).

In particolare nella sentenza numero 3034 (quella relativa all'uso delle informazioni per fini di giustizia) si legge che «se è astrattamente legittima l'utilizzazione del dato personale altrui a fine di giustizia, e se l'atto processuale che lo contiene risulta essere stato posto in essere nell'osservanza del codice di rito non è configurabile alcuna lesione del diritto alla privacy».

Nel secondo documento depositato ieri dalla Suprema corte si legge, dopo una lunghissima motivazione che, «il trattamento da parte del legale revocato dall'incarico di copie di documenti precedentemente a lui consegnati dal rappresentato, al fine di consentire la predisposizione di adeguata difesa, integra una ipotesi di trattamento dei dati personali. Tale trattamento può in via astratta essere considerato legittimo, atteso l'incontestato mancato pagamento degli onorari professionali e la conseguente connessione con il diritto di azione del legale insoddisfatto».

Entrambe le pronunce poggiano su un comune denominatore. E cioè che le norme sulla privacy, prima e dopo la riforma del 2003, subiscono delle deroghe quando i dati devono essere trattati per motivi di giustizia.

In altri termini, si legge in un passaggio comune alle due decisioni, deve «ritenersi che la disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali subisca deroghe ed eccezioni quando si tratti di far valere in giudizio il diritto di difesa, le cui modalità di attuazione risultano disciplinate dal codice di rito. Ciò comporta che in tale sede devono trovare composizione le diverse esigenze (di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo), ove non coincidenti e, come ulteriore conseguenza, che alle disposizioni che regolano il processo deve essere attribuita natura speciale rispetto a quelle contenute nel codice della privacy e nei confronti di esse, quindi, nel caso di divergenza, devono prevalere».

Anche la procura generale della Suprema corte, nell'udienza svoltasi al Palazzaccio lo scorso 7 dicembre, ha concluso per il rigetto del ricorso del cliente, conciliando con l'ipotesi della deroga alla privacy in questi casi.