Una garanzia strategica per le aziende in crisi. Parliamo delle Pmi fornitrici ovvero creditrici di società in amministrazione straordinaria che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico. A queste viene riconosciuta da parte dello stato una garanzia gratuita e diretta dell’80% per l’accesso al fondo Pmi.
Ai fini della valutazione economica finanziaria verrà concessa una riduzione del 20% dei valori di riferimento di ciascun indice nonché dei valori intermedi per l’assegnazione dei punteggi. Per la concessione delle garanzie dirette e delle controgaranzie in favore delle imprese sarà utilizzata nell’ambito delle risorse disponibili del fondo di garanzia la quota di riserva pari a 35 milioni di euro. È con la circolare del medio credito centrale (soggetto gestore del fondo Pmi) del 27 gennaio 2017 n. 1 che sono state aggiornate le disposizioni operative del fondo per la concessione delle garanzie statali per le aziende in crisi. Ricordiamo che con il decreto interministeriale Mise e Mef del 12 gennaio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 12 gennaio 2017 n. 9) sono state fissate le modalità di accesso al fondo nazionale di garanzia .
Modalità operative di accesso al fondo di garanzia Pmi. Alla richiesta di garanzie dirette e di controgaranzie su finanziamenti da concedere alle Pmi deve essere allegata, a pena di esclusione, un’attestazione del commissario dell’impresa debitrice che l’azienda beneficiaria ne è fornitrice o creditrice ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 1/2015. La garanzia diretta e la controgaranzia del fondo sono rilasciate sulle operazioni finanziarie da concedere alle Pmi beneficiarie:
– fino all’importo massimo garantito dal fondo di euro 2.500.000,00;
– senza alcun onere o spesa;
– a condizione che sulle operazioni finanziarie assistite dalla garanzia diretta o dalla controgaranzia del fondo non venga acquisita dai soggetti finanziatori nessun’altra garanzia reale, bancaria, personale o assicurativa.
Garanzia diretta e controgaranzia. La garanzia diretta del fondo è concessa in favore delle Pmi beneficiarie fino alla misura massima dell’80% dell’ammontare delle operazioni finanziarie ammissibili. Nei limiti dell’importo massimo garantito deliberato dal Consiglio di gestione, la garanzia diretta interviene fino alla misura massima dell’80% dell’ammontare dell’esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei soggetti finanziatori nei confronti delle Pmi beneficiarie, calcolato al sessantesimo giorno successivo all’avvio delle procedure di recupero così come regolate dalle disposizioni operative.
La controgaranzia del fondo è concessa in favore delle Pmi beneficiarie fino alla misura massima dell’80% dell’ammontare delle operazioni finanziarie ammissibili, con copertura fino all’80% da parte del soggetto richiedente la controgaranzia stessa.
Nei limiti dell’importo massimo garantito deliberato dal consiglio di gestione, la controgaranzia interviene fino alla misura massima dell’80% della somma liquidata dal soggetto richiedente al soggetto finanziatore.
Le richieste di garanzia diretta e controgaranzia relative alle operazioni finanziarie da concedere in favore delle imprese sono deliberate dal consiglio di gestione, in via prioritaria, entro trenta giorni dall’arrivo della richiesta o dal completamento della stessa.
Soggetti beneficiari. I soggetti beneficiari finali, ai quali viene concessa la garanzia pubblica, sono le piccole e medie imprese (così come definite dalla normativa europea), comprese le imprese artigiane, presenti sul territorio nazionale, economicamente sane e appartenenti a qualsiasi settore, a esclusione dei settori ritenuti sensibili dall’Unione Europea. Sono, inoltre, soggetti beneficiari finali i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui gli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 gennaio 1991, n. 317 e le società consortili miste di cui all’articolo 27 della medesima legge. Sono infine ammissibili alla garanzia del fondo i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge.
Ad accedere alla garanzia del fondo sono soprattutto microimprese (59,7%), cui seguono le piccole imprese (31,3%) e le imprese di medie dimensioni (8,6%). Le imprese artigiane rappresentano una buona parte dell’operatività del fondo centrale: hanno presentato nel 2016 più di 23.333 operazioni, pari al 20,4% del totale.
A seconda della natura del soggetto che si rivolge al fondo centrale di garanzia esistono diverse modalità di intervento:
garanzia diretta: indica la garanzia prestata dal fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori. In questo caso, l’impresa che necessiti di un finanziamento può chiedere alla banca di garantire l’operazione con la garanzia pubblica. L’attivazione di questa garanzia è a rischio zero per la banca che, in caso di insolvenza dell’impresa, viene risarcita dal Fondo e, in caso di eventuale esaurimento di fondi di quest’ultimo, direttamente dallo Stato;
Controgaranzia: indica la garanzia prestata dal fondo a favore dei Confidi, e degli altri fondi di garanzia. In questo caso l’impresa si rivolge a un confidi o ad altro fondo di garanzia che provvederanno a inviare la domanda di controgaranzia al fondo;
Cogaranzia: indica la garanzia prestata dal fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi, agli altri fondi di garanzia ovvero ai fondi di garanzia istituiti nell’ambito dell’Unione Europea o da essa cofinanziati.
Cinzia De Stefanis