05.11.2014

Crisi, rimedi su misura

  • Italia Oggi

Attestazione a misura di professionista. E ordini protagonisti di un confronto, che evidenzi luci e ombre delle pratiche di risanamento aziendale. È quanto intende realizzare il Consiglio nazionale dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec), il cui presidente Gerardo Longobardi definisce i principi di attestazione dei piani di riequilibrio dell’impresa «una sorta di versione beta», mentre è fondamentale che il documento (pubblicato il 19 giugno, frutto della collaborazione fra alcuni enti) sia sottoposto a una «manutenzione», essendo incentrato sulla figura dell’attestatore, il professionista, forte di una notevole competenza economico-giuridica, al quale la normativa fallimentare (art. 37 della legge 134/2012) assegna una funzione «centrale» anche per rafforzare la credibilità degli impegni che si assume il debitore, nell’ambito del programma stabilito. Nel corso di un convegno ieri, a Roma, spiega che «vorremmo tali linee guida avessero un completamento finale, in virtù delle esperienze sul campo» che la categoria potrà evidenziare, essendo «un argomento particolarmente delicato». L’attestazione, riferisce, implica da un lato «un giudizio prognostico» e, dall’altro, è caratterizzata dalla «brevità»: in pochissimi giorni, infatti, il professionista deve attestare un piano, perciò «è essenziale possedere almeno direttrici standard da seguire per evitare sbandamenti. Tali principi non possiamo oggi considerarli delle linee di comportamento», bensì il trampolino verso l’approdo conclusivo.

Quanto la materia sia spinosa lo lasciano comprendere pure i recenti pronunciamenti delle sezioni unite della Corte di cassazione (n. 1521/2013), orientati ad affermare la «centralità» dell’attestatore negli istituti di composizione negoziale della crisi e del concordato preventivo. Eppure, va avanti il vertice del Cndcec, «nonostante la fiducia accordata al professionista, che nelle intenzioni del legislatore deve redigere le relazioni e le attestazioni secondo la propria competenza professionale e con la diligenza professionale necessaria per lo svolgimento dell’incarico, la legge espone quest’ultimo al pericolo della contestazione del reato di falso in attestazioni e relazioni nei casi in cui egli o esponga informazioni false o ometta di riferire informazioni rilevanti». I colleghi che svolgono tali incarichi, osserva Longobardi, li affrontano «con un bagaglio culturale e una preparazione notevoli», e «su di loro, a mio avviso, gravano molte responsabilità». Ecco, dunque, perché «la verifica sul campo dei comportamenti tenuti», insieme al dialogo all’interno del sistema ordinistico, dovrà portare a una doverosa «manutenzione» del testo emanato a giugno, e che il Cndcec ha validato lo scorso 3 settembre.

Per Maria Rachele Vigani, consigliere nazionale, «la nostra professione è attiva come ausiliario del giudice, quindi questo documento deve essere condiviso con la magistratura, ma deve servire a noi per avere una traccia» grazie alla quale ottenere una attestazione che dia la validità del piano. «Lo standard di comportamento di cui parliamo», prosegue, «rappresenta la base da cui partire, ma anche quella da cui arrivare», perché tali testi diventino a tutti gli effetti «principi di lavoro», ossia modelli pienamente operativi. «Auspichiamo che ci sia un aggiornamento periodico di tale documento», s’inserisce un altro consigliere, Felice Ruscetta, ovvero che «si tenga conto dell’evoluzione giurisprudenziale. Ma, soprattutto», negli obiettivi dei commercialisti, c’è il desiderio che si giunga ad una linea di condotta comune a tutti coloro che si dedicano all’attività di risanamento d’azienda.