21.01.2019

Crisi d’impresa, danni più pesanti per i vertici

  • Il Sole 24 Ore

Alcune disposizioni del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (approvato definitivamente ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale) sfuggono alla dilazione di diciotto mesi dell’entrata in vigore: l’operatività scatterà infatti trenta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta.
Fra queste la modifica all’articolo 2486 del Codice civile sulla responsabilità degli amministratori. L’articolo 377 del nuovo Codice introduce infatti, nell’ambito della liquidazione giudiziale, un parametro presuntivo di quantificazione dei danni arrecati dall’organo amministrativo in caso di mancato scioglimento della società, in base ai poteri affidatigli dall’articolo 2486 del Codice civile in tema di conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.
La situazione attuale
La giurisprudenza ha lungamente dibattuto sulla quantificazione del danno alla società e ai creditori, provocato dell’indebita prosecuzione dell’attività. Negli anni settanta ed ottanta del Novecento, la giurisprudenza aveva più volte affermato che il danno risarcibile andava identificato nella differenza tra il passivo e l’attivo. Un’impostazione ribadita soprattutto dai tribunali di merito quando era impossibile ricostruire la situazione contabile o le scritture mancavano del tutto.
Successivamente tale metodo era stato ritenuto inadeguato perché non teneva conto del rapporto di causalità tra il comportamento illegittimo degli organi sociali e il danno risarcibile.
A mettere un punto fermo (ora superato dal Codice della crisi d’impresa) è stata la Cassazione che nel 2015, con la pronuncia n.9100 emessa a sezioni unite ha abbracciato quest’ultimo orientamento, arrivando ad affermare che l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo solo agli specifici inadempimenti dell’amministratore (che il curatore deve provare), in modo che possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra gli inadempimenti ed il danno di cui si chiede il risarcimento.
La Suprema corte ha quindi affermato che lo sbilancio, come parametro di quantificazione del danno, deve essere utilizzato in via equitativa solo se vengono fornite le ragioni che non hanno permesso l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore e purché il ricorso a tale criterio sia logicamente plausibile in rapporto al caso concreto.
Le nuove regole
Il nuovo Codice delle crisi stabilisce invece che, in assenza delle scritture contabili, o quando la loro irregolarità o altre ragioni non permettano la determinazione dei netti patrimoniali, il danno va liquidato in misura pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica (o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura) e il patrimonio netto alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione, detratti i pertinenti costi. La nuova norma codifica inoltre anche il meccanismo quantitativo in via presuntiva e stabilisce che se gli amministratori non hanno agito in conformità all’articolo 2486 il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della liquidazione giudiziale.
Il Codice della crisi d’impresa ha quindi posto una pietra miliare non solo nell’individuazione di un parametro oggettivo, ma soprattutto ha fornito un nuovo parametro quantitativo del danno cagionato dagli organi sociali, da cui difficilmente la giurisprudenza potrà discostarsi.
Una quantificazione che, pur essendo qualificata come presuntiva e, quindi, sottoposta alla prova contraria dei soggetti convenuti, può essere certamente definita come punitiva per quegli organi sociali che con il loro comportamento hanno impedito quell’emersione precoce della crisi che caratterizza le procedure di allerta e costituisce la vera spina dorsale della nuova disciplina.

Nicola Soldati