Il 24 agosto. È questa la data ultima entro la quale i creditori della pubbliche amministrazioni potranno attivarsi per usufruire della garanzia dello Stato al fine di ottenere il pagamento di quanto loro dovuto.
Con la conversione del decreto legge n. 66/2014 disposta dalla legge n. 89, è stato definitivamente approvato il nuovo meccanismo volto a favorire lo smobilizzo dei crediti attraverso la loro cessione pro-soluto a una banca (o ad altro intermediario finanziario). I crediti ceduti saranno garantiti dallo Stato, il che consentirà di contenere la misura dello sconto che potrà essere richiesto dal cessionario. Esso, infatti, non potrà essere superiore a un massimale, che sarà determinato con un decreto del Mef in via di perfezionamento: il provvedimento, infatti, è già stato firmato da Pier Carlo Padoan ed è in attesa del visto della Corte dei conti. Esso dovrebbe fissare il tetto all’1,6% per importi inferiori a 50 mila euro e al’1,9% per importi superiori. Si tratta di condizioni molto favorevoli rispetto a quelle di mercato.
In dirittura d’arrivo anche la convenzione tra Abi e Cassa depositi e prestiti chiamata a disciplinare l’eventuale, ulteriore cessione dei crediti dalle banche alla Cassa depositi e prestiti.
In attesa che il quadro dei provvedimenti attuativi si completi, in ogni caso, è bene che i creditori inizino ad affilare le armi. Per usufruire della nuova chance, infatti, è necessario che i crediti siano certificati.
Per chi non è già in possesso della certificazione, la norma prevede una specie di corsia preferenziale con tempi contingentati. I creditori dovranno presentare istanza di certificazione improrogabilmente entro il 24 agosto. In precedenza, la dead-line era fissata 60 giorni dopo l’entrata in vigore del dl 66, ossia al 24 giugno. In base al testo definitivo, invece, i 60 giorni sono nuovamente scattati dall’entrata in vigore della legge di conversione, avvenuta proprio il 24 giugno. Ecco perché c’è tempo fino a fine agosto.
La partita riguarda tutti coloro che vantano nei confronti di una pubblica amministrazione diversa dallo Stato (sia essa regionale, locale o appartenente al Ssn) crediti di parte corrente per somministrazioni, forniture e appalti e per prestazioni professionali maturati entro il 31 dicembre 2013.
Il riferimento alla parte corrente esclude buona parte dei crediti relativi a lavori pubblici, che nei bilanci pubblici sono contabilizzati come spese in conto capitale. Nel dubbio, comunque, è bene verificare la natura del proprio credito.
Se questo è effettivamente di parte corrente e non è ancora certificato, allora è possibile attivarsi. Le amministrazioni debitrici avranno 30 giorni di tempo per rispondere e, in caso di inadempimento, incapperanno in pesanti sanzioni: ferma restando la possibilità per il creditore di attivare il potere sostitutivo, infatti, scatterà il divieto di assumere personale e di contrarre nuovi prestiti.
Se, invece, si è già in possesso della certificazione, occorre attendere che sia fissato lo spread che le banche potranno applicare all’operazione e che vengano stipulate le convenzioni quadro per regolare le operazioni di cessione
Avvenuta la cessione, l’impresa o il professionista uscirà di scena: sarà la banca (o l’intermediario) a riscuotere il credito (o, eventualmente, a cederlo alla Cassa depositi e prestiti).
Il meccanismo descritto si affianca, senza sostituirle, alle altre forme di smobilizzo già previste: chi non intende avvalersene o vanta crediti esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo istituto (per esempio, crediti di parte capitale) potrà comunque cederli a una banca (senza garanzia statale) o utilizzarli in compensazione con i propri (eventuali) debiti fiscali. A tal fine, è comunque necessario ottenere la certificazione, che (altra novità introdotta dal dl 66) dovrà sempre e obbligatoriamente essere munita dell’indicazione della data di pagamento. Quest’ultima, inoltre, andrà inserita anche nelle certificazioni già emesse, che dovranno essere integrate.