09.12.2019

Cosa cambia per le imprese con la 231 estesa ai reati fiscali

  • Il Sole 24 Ore

Il Dl fiscale amplia la rosa degli illeciti presupposto: multe anche oltre 1 milione
Il sequestro per equivalente potrà essere eseguito anche nei confronti della società
Responsabilità amministrativa delle società estesa a tutti i delitti fiscali più gravi. È questa una delle novità più importanti contenuta nelle modifiche apportate al Dl fiscale 124/2019. L’iniziale previsione contenuta nel Dl 124 che introduceva, per la prima volta, nel nostro ordinamento la responsabilità ammnistrativa degli enti anche ai reati tributari nella specie la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture viene ora estesa a tutti i delitti fiscali connotati da fraudolenza.

Oltre al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per imponibili superiori a 100mila euro (inizialmente previsto dal Dl fiscale), sono ora inclusi nel novero dei reati che possono determinare questa nuova responsabilità anche:

la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori ai citati 100mila euro (con sanzione pecuniaria fino a 400 quote);

la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici con sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sia per importi superiori a 100mila euro (con sanzione pecuniaria fino a 500 quote), sia inferiori (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);

l’occultamento o distruzione di documenti contabili con sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte con sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Viene ancora prevista:

1. l’applicazione delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi;

2. se, in seguito alla commissione di uno dei delitti tributari indicati in precedenza l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria vien e aumentata di 1/3.

Le ricadute pratiche

In concreto, nel caso di contestazione di uno di questi reati al rappresentante legale della società o ad altra persona fisica legata alla società, il Pm annoterà anche l’illecito amministrativo a carico dell’ente nel registro delle notizie di reato.

In caso di condanna la persona fisica (rappresentante legale o altro) va incontro d una pena detentiva, mentre la società riceverà una sanzione pecuniaria fino a 400 o 500 quote a seconda del reato. Il valore della quota può variare da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro: l’importo finale della sanzione irrogabile a cura del giudice penale sarà, dunque, il prodotto della singola quota e il numero di quote da applicare, per un ammontare massimo di 619.600 euro (400 quote per il valore massimo di 1.549 euro) o di 774.500 euro (500 quote).

Se poi l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria viene aumentata di 1/3 con la conseguenza che per gli illeciti puniti fino a 400 quote la sanzione potrà giungere fino a 815.333 euro e per quelli fino a 500 quote fino a 1.032.666 euro.

Il sequestro alla società

Da evidenziare che sinora il sequestro del profitto del reato era eseguito contro la società solo in via diretta (disponibilità bancarie e liquide) e, nel frequente caso di incapienza, nei confronti del rappresentante legale la misura cautelare riguardava anche l’“equivalente” (aggredendo anche beni mobili e immobili di valore corrispondente).

Con l’applicazione del Dlgs 231/2001 il sequestro per equivalente, e non più solo quello diretto, potrà invece essere eseguito anche nei confronti della società e quindi verosimilmente il patrimonio del rappresentante legale verrà aggredito meno di frequente.