08.05.2015

Controversie chiuse in velocità

  • Italia Oggi

Procedura ad hoc per la risoluzione extragiudiziale delle controversie Ue tra consumatori e professionisti. Con effetti su prescrizione e decadenza. Dalla data di ricevimento, da parte dell’organismo di mediazione (Adr), il relativo reclamo produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. E, dalla stessa data, impedisce la decadenza per una sola volta. Se la procedura fallisce, i relativi termini di prescrizione e decadenza iniziano a decorrere dalla data di comunicazione alle parti della mancata definizione della controversia. È quanto stabilisce lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/11/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (Ce) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/Ce (direttiva sull’Adr per i consumatori). Lo schema di dlgs, che verrà esaminato in Consiglio dei ministri, qualora approvato verrà applicato dal 9 luglio 2015, mentre le disposizioni relative alla risoluzione delle controversie online dei consumatori si applicano dal 9 gennaio 2016.

Le modifiche al codice del consumo. Lo schema di dlgs, in pratica, introduce all’interno del codice del consumo il titolo II-bis, «Risoluzione extragiudiziale delle controversie», sostituendo l’art. 141, dove è stabilito che le disposizioni si applicano alle procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali e transfrontaliere tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell’Unione europea, nell’ambito delle quali l’organismo Adr propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole. Le disposizioni si applicano anche agli organismi di mediazione per la trattazione degli affari in materia di consumo iscritti al registro tenuto dal ministero della giustizia e agli altri organismi Adr, previa la verifica della sussistenza dei requisiti e della conformità della propria organizzazione e delle proprie procedure a una serie di prescrizioni.

Gli obblighi degli organismi Adr. Gli organismi Adr hanno l’obbligo di mantenere un sito web aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso alle informazioni concernenti il funzionamento della procedura Adr e che consenta ai consumatori di presentare il reclamo e la documentazione di supporto necessaria in via telematica. Inoltre, gli organismi devono mettere a disposizione delle parti, su richiesta delle stesse, le informazioni necessarie su un supporto durevole. Devono ancora consentire al consumatore la possibilità di presentare il reclamo anche in modalità diverse da quella telematica e lo scambio di informazioni tra le parti per via elettronica o attraverso i servizi postali. Le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono inoltre obbligate a comunicare tempestivamente all’organismo Adr tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee a incidere sulla loro indipendenza e imparzialità o capaci di generare conflitti di interessi. In tale ipotesi, se le parti non sono soddisfatte delle prestazioni o del funzionamento della procedura, l’organismo Adr è tenuto a sostituire la persona fisica interessata, o, in mancanza, se possibile, proporre alle parti di presentare la controversia ad un altro organismo Adr. Resta comunque fermo il diritto delle parti di ritirarsi in qualsiasi momento della procedura.

Negoziazioni paritetiche. L’art. 141-ter disciplina le negoziazioni paritetiche, stabilendo che le procedure svolte dinanzi agli organismi Adr in cui parte delle persone fisiche incaricate della risoluzione sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista o da un’organizzazione professionale o da un’associazione di imprese di cui professionista stesso è membro, sono considerate procedure Adr solo se rispettano una serie di ulteriori requisisti specifici di indipendenza e trasparenza. Rientrano in questa tipologia di procedura esclusivamente le negoziazioni paritetiche disciplinate da protocolli di intesa stipulati tra i professionisti o loro associazioni e un numero non inferiore a un terzo delle associazioni dei consumatori e degli utenti.