14.07.2015

Controlli elusi, scatta la reclusione

  • Il Sole 24 Ore
Può scattare la reclusione per chi ostacola l’attività di vigilanza in materia di sicurezza e igiene del lavoro. La legge 68/2015, entrata in vigore il 29 maggio, ha introdotto infatti una nuova ipotesi di reato con relativa pena.
Il legislatore, a seguito delle sentenze assolutorie nel processo Eternit, nel dettare articolate disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente, con l’articolo 1 della legge 68/2015 ha introdotto, tra l’altro, nel nostro ordinamento l’articolo 452-septies del codice penale, in base al quale «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisca, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
La nuova sanzione non opera da sola ma fa da trascinamento perché ad essa, in caso di condanna, consegue la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto del reato o che servirono a commetterlo. Non finisce qui, perché la condanna prevista dall’articolo 452-septies comporta l’applicazione anche dell’articolo 32-quater del codice penale il quale prevede che tale reato commesso in danno o vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa comporta l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
A tali forme sanzionatorie si accompagna, tuttavia, una procedura attenuante (articolo 452-decies) che opera in caso di ravvedimento operoso nei confronti di chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a ulteriori conseguenze o mediante la messa in sicurezza o al ripristino dello stato dei luoghi.
Tuttavia si ritiene che il nuovo quadro sanzionatorio introdotto dalla legge 68/2015 non possa trovare applicazione nella normale e ordinaria attività di vigilanza di prevenzione nei luoghi di lavoro, per quanto concerna la sicurezza e l’igiene del lavoro, salvo per l’ipotesi prevista dall’articolo 437 del codice penale (omissione dolosa delle misure di sicurezza) e salvo che non ci sia un infortunio mortale, per cui si procede anche ai sensi dell’articolo 589 del codice penale.
Infatti tutte le violazioni riguardanti la prevenzione infortuni (come quelle indicate nel Dlgs 81/2008, testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), rientrano nella fattispecie dei reati puniti con l’arresto e/o l’ammenda e, per i casi più gravi, a carico dell’imprenditore potrà essere adottata la sospensione dell’attività imprenditoriale nonché il provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche (articolo 14 del testo unico).
Pertanto l’applicazione del nuovo articolo 452-septies del codice penale, che verte esclusivamente sul comportamento doloso di ostacolo all’attività di vigilanza mediante l’alterazione artificiosa dello stato dei luoghi e degli impianti sembra paradossale, dal momento che il soggetto rischia almeno sei mesi di reclusione oltre le varie pene accessorie di cui si è fatto cenno, per sottrarsi a una eventuale pena per un reato a cui corrisponde una contravvenzione che il più delle volte può essere definita in sede amministrativa a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi del Dlgs 758/1994.
Procedura che, ai sensi della legge 68/2015 (articolo 1, comma 9) viene estesa alle contravvenzioni previste e punite dal Dlgs 152/2006, per cui ora anche per i reati ambientali di minore allarme sociale rispetto a quelli introdotti dalla legge 68/2015, sarà possibile definire le eventuali contravvenzioni mediante l’adempimento alla prescrizione e al pagamento dell’ammenda nella misura pari a un quarto del massimo dell’importo stabilito per la violazione commessa.