02.10.2013

Controlli col bollino blu

  • Italia Oggi

Solo il commercialista, sia esso dottore o ragioniere, o il revisore dei conti, può essere il professionista in grado di accompagnare il socio nell’espletamento del suo diritto di controllo sui libri sociali e sui documenti relativi all’amministrazione ai sensi del secondo comma dell’art. 2476 c.c.. È quanto sostiene il tribunale di Cagliari in una sentenza depositata lo scorso 10/7/2013.

Il fatto

Il tribunale sardo si è pronunciato sul ricorso presentato da una coop. a rl, quale socia di minoranza di una società consortile, che richiedeva in via cautelare d’urgenza l’autorizzazione a consultare ed estrarre copia di alcuni libri sociali e della documentazione inerente l’amministrazione. L’art. 2476, c. 2, c.c. viene ritenuto applicabile al caso in esame in forza della previsione di cui all’art. 2615-ter c.c. e in relazione al fatto che a fronte della legittima richiesta di accesso formulata dal socio, l’amministratore aveva di fatto negato il diritto di accesso procrastinandolo indefinitivamente. Per il giudice, poi, sussisteva anche il fondato timore di un pregiudizio grave e irreparabile conseguente alla condotta tenuta dalla società (visto che al socio, anche in relazione a importanti vicende societarie quali l’approvazione del bilancio e il mancato pagamento di ingenti crediti, veniva impedito l’esercizio del diritto al controllo) con potenziale danno agli interessi del socio qualora fosse perpetrata l’inibizione o il ritardo nella conoscenza della reale situazione societaria.

Il giudizio

Nella situazione specifica il tribunale ordina in via d’urgenza ex art. 700 cpc alla società, in persona dell’amministratore in carica, l’esibizione alla socia, anche tramite professionista di sua fiducia, purché si tratti di un dottore commercialista o un ragioniere commercialista o un revisore dei conti, figure professionali in cui alla competenza tecnica si accompagnano doveri deontologici, quali la riservatezza e il segreto professionale, al fine di garantire l’interesse della società a che le notizie e le informazioni relative all’attività sociale non vengano diffuse all’esterno, dei libri sociali e di tutta la documentazione della società oggetto dell’elenco contenuto nella missiva di richiesta, mettendola a disposizione presso la sede sociale e con facoltà di estrazione di copia a spese del richiedente. Il tribunale, inoltre, stabilisce precisi giorni e orari per l’accesso alla documentazione che deve essere preavvisato via mail all’indirizzo di posta elettronica certificata della società o mediante telegramma presso la sede della società con almeno 24 ore di anticipo.

Per autorizzare la misura cautelare di urgenza, il giudice di Cagliari afferma che la società, con i propri comportamenti dilatori aveva manifestato una interpretazione alla previsione di cui all’art. 2476, c. 2 c.c. del tutto contraria al contenuto e alla ratio della norma che tutela il diritto del socio di minoranza alla consultazione dei libri e dei documenti in maniera effettiva e reale e non consente certo che l’organo amministrativo possa, come invece era avvenuto nel caso in esame, limitare l’esercizio di tale diritto procrastinando arbitrariamente a suo piacimento e senza alcuna seria e concreta giustificazione (impegni precedenti e improrogabili quali chiusure contabili per approvazione bilancio, incontri presso le banche ecc.) i tempi di consultazione della documentazione.